Dal 1° gennaio l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro inizia a svolgere le sue funzioni

Articolo di A. Gardina

Dal 1° gennaio 2017 l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ( I.N.L.) ha assunto le competenze in precedenza affidate alla Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, in attuazione delle disposizione previste dal cd Jobs Act (il d.lgs. 183/2015).

Obiettivi

L’istituzione dell’I.N.L., prevista dal d.lgs. 14/09/2015, risponde all’esigenza di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (ivi compresa la contribuzione ed assicurazione obbligatoria) nonché di superare e prevenire sovrapposizioni di interventi ispettivi.

Il  legislatore con l’istituzione di un Agenzia Unica per le ispezioni del lavoro ha voluto così adottare inizialmente misure di coordinamento fra ispettori del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.,  per arrivare successivamente alla definitiva  integrazione in un’unica struttura dei relativi servizi ispettivi, prevedendo anche strumenti e forme di coordinamento con quelli delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

Struttura

L’ Ispettorato, che  ha sede centrale in Roma ed un limite massimo di 80 sedi territoriali, è dotato di autonomia organizzativa e contabile;  è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nonché al controllo della Corte dei conti.

All’I.N.L. sono traferite circa 6500 unità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle  quali circa 3500 ispettori del lavoro.

Funzionari ispettivi

I funzionari ispettivi dell’INPS e dell’INAIL (circa 2300 in tutto) restano in servizio  presso i due Istituti, in un ruolo ad esaurimento.

Questo significa che le future assunzioni verranno effettuate non dagli Istituti di Previdenza ed Assicurativo bensi dall’ Ispettorato.

Forme di coordinamento tra INL INPS e INAIL

Nel periodo transitorio, proprio allo scopo di armonizzare ed indirizzare l’attività ispettiva,  sono  adottate forme di coordinamento tra l’Ispettorato ed i servizi ispettivi di INPS ed INAIL.

Al fine di assicurare “omogeneità operative”, a tutti i funzionari ispettivi dei due enti vengono riconosciuti i poteri riconosciuti, nella disciplina pre-vigente, al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; tra questi anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente alle materie di competenza, funzione in precedenza non  attribuita, dal momento che  i funzionari ispettivi dei due enti erano impegnati fondamentalmente nel recupero dei contributi e dei premi non versati.

Funzioni ispettive

Le funzioni ispettive svolte dall’ I.N.L. riguardano anche la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – nei limiti delle competenze già affidate al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – e gli accertamenti sul riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, sull’esposizione al rischio nelle malattie professionali, sulle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini dell’applicazione della tariffa dei premi.

Le citate  competenze in materia di sicurezza sul lavoro riguardano la vigilanza sui  cantieri edili ( compresi quelli stradali, le radiazioni ionizzanti, gli impianti ferroviari, la verifica periodica degli ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali oltre ai “lavori mediante cassoni in aria compressa” ed i “lavori subacquei”)-.

Altre funzioni ed attribuzioni vengono conferite all’I.N.L.; fra esse in particolare:

  • l’emanazione di circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria;
  • la formulazione degli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche;
  • lo svolgimento del monitoraggio sulla loro realizzazione;
  • la cura della formazione e dell’aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso quello dell’INPS e dell’INAIL;
  • lo svolgimento delle attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro ed associazioni;
  • il coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali (competenti, in generale, per la sicurezza sul lavoro) e delle agenzie regionali per la protezione ambientale – ferme restando le rispettive competenze -, al fine di assicurare uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.

Nuclei ( N.I.L.)

Presso la sede di Roma dell’Ispettorato  opera il “Comando Carabinieri per la tutela del lavoro“, i cui Nuclei  ( N.I.L.) sono assegnati ad  articolazione territoriale dell’ I.N.L., con  dipendenza  funzionale dal  Direttore di sede, che  ha il compito di dettare le linee di condotta e i programmi ispettivi periodici per l’attività di vigilanza svolta dall’Arma in  coordinamento con l’Ispettorato.

La competenza dei militari dell’ Arma, a differenza di quella del personale ispettivo civile, si estende ad ogni ambito previsto dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza  sui luoghi di lavoro.

 

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