Contestazione addebito disciplinare: cosa succede se il dipendente non ritira la raccomandata? Il Commento di L. Boiero

di L. Boiero (www.ilpersonale.it 7/7/2016)

Il D.lgs n. 116/2016 “Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare” ripropone un problema molto delicato: che cosa succede se il dipendente – assente dal lavoro per qualsiasi ragione –  non ritira la raccomandata contenente la contestazione dell’addebito?
Se pensiamo che l’articolo  55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  così come   integrato  con il comma 3-bis dal citato decreto delegato,  dispone: “ Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della  presenza  in servizio,  accertata  in  flagranza  ovvero  mediante  strumenti   di sorveglianza o di  registrazione  degli  accessi  o  delle  presenze, determina  l’immediata  sospensione  cautelare  senza  stipendio  del dipendente, fatto  salvo  il  diritto  all’assegno  alimentare  nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza  obbligo   di   preventiva   audizione   dell’interessato.   La sospensione è disposta dal responsabile della struttura  in  cui  il dipendente  lavora  o,  ove  ne  venga  a   conoscenza   per   primo, dall’ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4,  con  provvedimento motivato, in via immediata  e  comunque  entro  quarantotto  ore  dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti  a  conoscenza”, la situazione assume toni ancora più preoccupanti.
Se è vero che la stessa disposizione chiarisce che la  violazione di tale termine non  determina  la  decadenza  dall’azione disciplinare né  l’inefficacia  della  sospensione  cautelare,  fatta salva  l’eventuale  responsabilità  del  dipendente  cui  essa   sia imputabile, è altrettanto vero che non si può procrastinare più di tanto la tempistica inerente la  consegna della contestazione dell’illecito disciplinare.

Come risolvere il problema?

In soccorso al datore di lavoro sopraggiunge il codice civile. Ai sensi dell’articolo 1334, invero, “Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza  della persona alla quale sono destinati”; l’articolo successivo aggiunge: “La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute  nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”.

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