Congedo parentale: la retribuzione piena può essere riconosciuta se il figlio ha superato gli otto anni?

Orientamenti applicativi ARAN 13/1/2017 n. RAL_1894

Alla luce delle modifiche apportate all’art.34 del D.Lgs.n.151/2001 dall’art.9 del D.Lgs.n. 80/2015, ad un dipendente di un ente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali la retribuzione piena dei primi trenta giorni di congedo parentale, riconosciuta come trattamento economico di miglior favore dall’art.17, comma 5, del CCNL del 14.9.2000 può essere riconosciuta anche ove il proprio figlio abbia superato gli otto anni di vita?

Nel merito del quesito formulato, si ritiene utile precisare che, negli orientamenti applicativi precedentemente predisposti in materia, è stato sempre ed espressamente evidenziato che la disciplina di miglior favore dell’art.17, comma 5, si muove pur sempre nella cornice legale dell’art.34 del D.Lgs.n.151/2001.
Pertanto, alla luce della nuova formulazione del testo di tale norma, conseguente alle modifiche recate dall’art.9 del D.Lgs.n.80/2015, si ritiene che, attualmente, il trattamento economico per intero, di cui all’art.17, comma 5, del CCNL del 14.9.2000, può essere corrisposto:
1) se i primi trenta giorni di congedo parentale sono fruiti dalla lavoratrice e/o dal lavoratore prima del compimento del sesto anno di vita del bambino (art.34, comma 1, del D.Lgs.n.151/2001);
2) solo ove siano sussistenti le necessarie condizioni reddituali del dipendente (reddito individuale dell’interessato inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, ai sensi dell’art.34, comma 3, del D.Lgs.n.151/2001), se i primi trenta giorni di congedo parentale sono richiesti e fruiti per la prima volta solo dopo il compimento del sesto anno di vita del bambino e fino all’ottavo anno di vita del bambino.

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