Come trattare le spese inerenti i tirocini?

Approfondimento di Livio Boiero

Un Comune sardo afferma di essere destinatario di contributi/sovvenzioni comunitari, nazionali e regionali afferenti al “Fondo Povertà”, istituito con Legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 386). Una parte del Fondo Povertà, precisa il Comune, destinata agli Ambiti territoriali sociali della Regione, è rivolta a sostenere interventi di sostegno che affiancano il beneficio economico del Rei (reddito di inclusione). Tra detti interventi si prevedono tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017.
Specificato questo, ci si domanda se le spese per il finanziamento dei detti tirocini si possano escludere dalle spese di personale.

Occorre previamente sottolineare che la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge n. 328 del 2000 e s.m.i.)  enuncia il principio secondo cui sono a carico dei comuni singoli e associati le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fermo restando che dette spese gravano sulle risorse loro assegnate dal Fondo nazionale delle politiche sociali, nonché, eventualmente, sugli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci (art.4- sistema di finanziamento delle politiche sociali). Successivamente la Legge di Stabilità 2016, nell’istituire il “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”, ha stabilito che doveva essere varato il riordino della normativa dei trattamenti di sostegno assistenziale…

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