Calcolo anzianità lavorativa e indennità sostitutiva di preavviso

Orientamenti applicativi ARAN 9/2/2017 n. RAL_1906

Un dipendente vanta una anzianità lavorativa complessiva di 30 anni nel pubblico impiego, di cui 10 prestati presso l’ente dove attualmente presta servizio e gli altri presso altre amministrazioni.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, per sopravvenuta inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, l’indennità sostitutiva di preavviso deve essere rapportata alla complessiva anzianità lavorativa maturata oppure deve essere calcolata con riferimento al solo periodo lavorativo prestato presso l’ente di attuale appartenenza?

Ai fini della determinazione del termine di preavviso, ad avviso della scrivente Agenzia, l’anzianità non può che essere quella maturata presso l’ultimo datore di lavoro, salvo il caso in cui il dipendente sia pervenuto presso tale ultimo datore di lavoro per effetto di processi di mobilità. Infatti, in proposito, si deve ricordare che, in base alle previsioni dell’art.30 del D.Lgs.n.165/2001, in tutti i casi di mobilità di personale tra enti o amministrazioni pubbliche, il rapporto di lavoro del dipendente non si estingue ma continua con gli stessi contenuti e con le medesime caratteristiche con un nuovo e diverso datore.

Proprio, in considerazione di tale aspetto, si ritiene che, in presenza di avvenuti processi di mobilità, la durata del periodo di preavviso, ai sensi dell’art.12 del CCNL del 9.5.2006, debba essere calcolata con riferimento all’anzianità di servizio maturata sia presso l’ente presso il quale il dipendente attualmente lavora, sia presso la diversa amministrazione di provenienza, prima del trasferimento.
Diverso, invece, è il caso in cui l’inquadramento presso l’ultimo ente sia avvenuto a seguito di un nuovo concorso pubblico, dato che in questa ipotesi si instaura un nuovo e diverso rapporto di lavoro.

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