Blocco dei contratti, non della carriera

Fonte: Il Sole 24 Ore

Porte aperte per le progressioni orizzontali a valenza giuridica, ma non economica. Il via definitivo giunge dalla Corte dei conti, Sezioni riunite che, con la Deliberazione n. 27/2012, ha confermato l’orientamento prevalente sulla possibilità di prevedere, nonostante i blocchi, delle progressioni economiche che verranno pagate dal 2014. Tutto nasce dall’articolo 9, comma 21, Dl 78/2010, che prevede che le progressioni di carriera, comunque denominate, e i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, solo ai fini giuridici. La differenza tra progressione verticale e orizzontale (si veda la scheda) è fondamentale, ma ai fini dell’applicazione della sospensione temporale voluta dal Dl 78/2010, sembra non esserci differenza. Infatti, la Corte dei conti, confermando un orientamento prevalente, ha sancito che anche le progressioni orizzontali possono essere effettuate nel triennio 2011-2013 a rilevanza solo giuridica, ma non economica. E questo ha effetti critici sulla contrattazione dei singoli enti. Da una parte si dà la possibilità al personale di procedere all’interno della categoria, ancorché senza alcuna retribuzione fino al 2014. Dall’altra, tali somme “teoriche” non si possono destinare ad altri istituti. Quindi, in sintesi, se si fanno le progressioni orizzontali avremo due effetti: i “beneficiari” delle progressioni non vedranno un euro sino al 2014; gli altri dipendenti si vedranno decurtate, da subito, le risorse disponibili per il finanziamento degli altri istituti (indennità e performance). A questo punto conviene procedere con la massima cautela e prudenza, perché va posta un’altra questione: il fondo dell’anno 2014 sarà in grado di sostenere il pagamento di tutte le progressioni stabilite senza effetti economici? E non si tratta solamente di una questione di equilibrio tra risorse stabili e finanziamento dell’istituto, ma il tutto si sposta sulla possibilità o meno di garantire i servizi che hanno remunerazioni già fissate dai contratti nazionali quali, ad esempio, il turno o la reperibilità. Insomma, un uso massiccio delle progressioni orizzontali giuridiche, ma non economiche, del proprio personale dipendente rischia di mettere in ginocchio il fondo; l’organo di revisione è chiamato a vigilare sulla legittimità sulla compatibilità economica della contrattazione integrativa decentrata. Massima allerta quindi sugli eventuali comportamenti elusivi degli enti locali. RIPRODUZIONE RISERVATAI livelliCarriera nella PA Gli sviluppi del personale dipendente delle PA (Dlgs 150/09, articoli 23 e 24) si dividono in progressioni di carriera e progressioni economiche. Le prime, dette anche “verticali” comportano i passaggi da un’area o categoria all’altra. Le seconde, rappresentano un istituto premiale che permette scatti retributivi all’interno della stessa categoria e vengono chiamate “orizzontali”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *