Benefici pensionistici lavoratori non vedenti – Circolare INPS

L’INPS, con circolare n. 73/2017, fornisce istruzioni operative sui benefici pensionistici per i lavoratori non vedenti.

L’articolo 1, comma 209, legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede miglioramenti pensionistici in favore dei lavoratori ciechi. Si tratta di un’estensione dei benefici previdenziali sulla pensione o quota di pensione, calcolata con il sistema contributivo.

La circolare INPS del 14 aprile 2017 fornisce le indicazioni riguardanti il vantaggio offerto, le specifiche sui destinatari e le istruzioni operative, fatte salve quelle fornite con circolare INPS del 26 giugno 1991 n. 173 per gli aspetti non innovati.

Il conseguimento di tali benefici è subordinato alla presentazione dell’apposita richiesta da parte degli interessati o dei loro superstiti e trova applicazione nei trattamenti pensionistici diretti, indiretti, supplementari e nei supplementi aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge 232/2016.

Destinatari

Tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che siano colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione sono destinatari del beneficio pensionistico.

Il beneficio è pertanto corrisposto ai lavoratori dipendenti che facciano parte delle seguenti categorie:

  • ciechi civili
  • ciechi invalidi per servizio
  • ciechi invalidi del lavoro
  • ciechi di guerra.

Il beneficio

Per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge n. 232 del 2016, la nuova disciplina introduce la maggiorazione dell’età anagrafica ai fini dell’applicazione del coefficiente di trasformazione rilevante nei trattamenti pensionistici liquidati nel sistema contributivo o nella quota di pensione contributiva relativamente alle pensioni liquidate nel sistema misto.

Infatti per le anzianità contributive che concorrono alla determinazione della pensione c.d. contributiva, la maggiorazione si concretizza in un incremento del coefficiente di trasformazione relativo all’età pensionabile in misura pari a 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, nel limite del 70° anno di età con adeguamento agli incrementi della speranza di vita (articolo 24 comma 7 della legge n. 214/2011).
Il meccanismo introdotto dall’articolo 1, comma 209, della legge n. 232 del 2016 si applica a partire dall’età della decorrenza della pensione.

Per i trattamenti pensionistici liquidati ai non vedenti di età inferiore a 57 anni, l’incremento convenzionale relativo ai periodi di lavoro determina un aumento dell’età anagrafica, cui fare riferimento per l’individuazione del coefficiente di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6 della legge 8 agosto 1995 n. 335. Pertanto, in presenza di un’età anagrafica, come rideterminata per effetto dell’incremento convenzionale, inferiore a 57 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo a tale età.

Nel caso di servizi inferiori all’anno la maggiorazione figurativa da attribuire sarà corrispondentemente ridotta.

Nulla è innovato per quanto concerne l’attribuzione del citato beneficio, per la quota di pensione liquidata con il sistema retributivo.

Il beneficio in parola, subordinato alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati o dei loro superstiti, trova applicazione ai trattamenti pensionistici diretti, indiretti, supplementari e supplementi aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge n. 232 del 2016.

Il beneficio suddetto non si applica alle pensioni di reversibilità spettanti ai superstiti di titolari di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017.

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