Assunzioni nella Polizia Locale: come calcolare le mobilità?

Approfondimento di Livio Boiero

La materia delle assunzioni destinate alla Polizia Locale continua ad essere molto gettonata.

Con una recente istanza di parere, la sezione di controllo per la Lombardia è stata chiamata a rispondere circa le possibilità offerte dall’articolo 35-bis del d.l. 113/2018, in riferimento, questa volta, alle modalità in entrata ed in uscita ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001.
Prima di entrare nel merito del quesito, per comodità di chi legge, facciamo un veloce richiamo alla normativa di settore.

Quadro normativo

In primis, giova rammentare che l’art. 35-bis del d.l. 113/2018, dettando disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale, recita: «Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell’anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell’anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell’anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale».

Come peraltro anche sottolineato dalla richiamata norma, in primo luogo, vanno rispettati i stringenti vincoli contenuti nel comma 228 dell’articolo 1 della l. n. 208/2015. In secundis, va comunque tenuto presente che, sulla partita delle mobilità, l’art. 14, comma 7, d.l. 95/2012 ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni.

La vicenda

Venendo all’odierna vicenda, un sindaco lombardo domandava “se, nel pieno rispetto della spesa sostenuta nell’anno 2016 per il settore polizia locale, si possano effettuare nuove assunzioni a fronte di trasferimenti per mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 avvenuti nel periodo 2016 – 2019”.

In modo abbastanza lapidario, la Sezione di controllo rispondeva in questo modo: …

 

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