Assunzioni e compiti della polizia locale (Parte I)

Approfondimento di Carlo Dell'Erba

Alla polizia locale possono da parte delle singole amministrazioni comunali essere assegnati compiti aggiuntivi. I lavoratori socialmente utili non possono essere utilizzati come ausiliari del traffico, mentre possono svolgere compiti di supporto alla polizia locale. Quanto alle capacità assunzionali della polizia locale, le cessazioni dei vigili per mobilità non concorrono alla loro formazione. Se i Comuni non si avvalgono della deroga prevista dal d.l. n. 135/2018, non hanno l’obbligo di destinare i risparmi derivanti dalle cessazioni dei vigili del 2018 alle assunzioni di nuovi vigili.
Sono queste le più importanti novità in materia di polizia locale dettate dalla più recente giurisprudenza amministrativa e del lavoro e dai pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

L’attribuzione di compiti ulteriori

Alla polizia locale, sia che essa costituisca un corpo sia che non ne raggiunga le dimensioni, possono essere attribuiti dal Comune compiti ulteriori se gli stessi sono ascrivibili, anche in senso lato, alle sue attribuzioni. Le amministrazioni non hanno un obbligo di specifica motivazione nella adozione di tale scelta regolamentare. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 2174/2019. La sentenza assume come base le disposizioni contenute nel comma 221 della legge n. 208/2015. Questa norma stabilisce che al fine di “garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia municipale”…

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