Assunzioni da altre Pa anche se manca l’intesa

Fonte: Il Sole 24 Ore

Per le assunzioni i Comuni possono utilizzare le graduatorie di altre amministrazioni pubbliche anche se non è stata raggiunta una intesa preventiva rispetto all’indizione del concorso o almeno all’approvazione dei suoi esiti e se questa volontà non è contenuta nel bando. È questa l’indicazione contenuta nel parere 3 ottobre n. 124 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Umbria. In tal modo si consolida l’interpretazione estensiva del dettato legislativo (articolo 3, comma 61, legge n. 350/2003), con tutti i rischi di possibili abusi, come il pescare dalle graduatorie di altri enti in modo arbitrario. Rischi che sono ben presenti nel parere. Per evitarli vengono fornite specifiche raccomandazioni. Ricordiamo che, sempre con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, l’utilizzazione della graduatoria dello stesso ente è invece obbligatoria.

Il parere è motivato con argomentazioni di tipo sostanziale. Vi si legge che: «La lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni tanto restrittive da ancorare il previo accordo» alla sua conclusione entro una data prefissata. E ancora, la stessa disposizione prevede la proroga di tali graduatorie, per cui appare illogica e contraddittoria la eventuale limitazione della utilizzazione delle stesse. Il parere prosegue affermando che: «Ai fini della corretta applicazione, non è tanto (e non è solo) la data in cui le amministrazioni interessate devono raggiungere il previo accordo, quanto piuttosto che l’accordo stesso (che comunque deve intervenire prima dell’utilizzazione della graduatoria) si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuale di altri enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle regole di concorsualità per l’accesso ai pubblici uffici».

Da sottolineare infine che i magistrati contabili subordinano l’utilizzazione delle graduatorie di altre Pa al ricorso a posizioni lavorative «omogenee».

E questa condizione non si considera nel parere soddisfatta nel caso di un concorso indetto per assunzioni a tempo pieno e utilizzazione della graduatoria per assunzioni in part time.

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