Assunzione di agenti di polizia locale: spesa sostenuta per detto personale nell’anno 2016

Approfondimento di Livio Boiero

L’art. 35 bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella legge 132 (cd. Decreto Sicurezza) dispone che “Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i Comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell’anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell’anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell’anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale”.

La richiamata norma del 2015 di portata generale, fissava le quote assunzionali per il triennio 2016 -2018 consentendo assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Tale percentuale sale per gli anni 2017 e 2018 nei Comuni con popolazione superiore a mille abitanti  al 75 per cento, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell’interno (articolo 263, comma 2, del Testo Unico Enti Locali di cui al d. lgs n. 267/2000), ed al 100%, per i Comuni con popolazione compresa tra mille e 5mila abitanti che rilevino invece nell’anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell’ultimo triennio. Tutto ciò ferme restando le facoltà assunzionali previste dall’art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006 per gli Enti che nell’anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno (cfr. n.  n. 25/SEZAUT/2017/QMIG, che definisce le modalità applicative della disposizione).

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