Armonizzazione dei sistemi contabili e l’illegittimità di un incarico di studio all’esterno – Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti

I giudici contabili affrontano il problema della legittimità di una spesa commissionata da un ente pubblico per un incarico di studio concernente l’implementazione del nuovo sistema contabile e di rappresentazione di bilancio ai fini dell’armonizzazione e del consolidamento dei conti pubblici nazionali. Nelle premesse dell’affidamento del citato incarico l’ente pubblico certificava :

  • L’avvio di una procedura comparativa per la scelta del consulente;
  • La compatibilità della citata spesa rispetto alle limitazioni imposte dalla normativa in temi di incarichi di studi e consulenze;
  • In merito alla possibile utilizzazione del personale interno, veniva evidenziato come “Se è vero che le specifiche professionalità richieste sono rinvenibili nella struttura della Direzione centrale competente, le attività da svolgere per dare piena attuazione al dettato normativo (…) già richiedono l’impegno a tempo pieno delle risorse presenti nella Struttura, che oltre a svolgere tali nuove e specifiche attività, devono garantire i complessi adempimenti di gestione quotidiana della funzione contabile. (…) Tutto ciò impatta fortemente su una Direzione già da tempo in carenza numerica di personale qualificato rispetto ai crescenti adempimenti da svolgere, trovandosi spesso costretta a lavorare sulle urgenze e sulle scadenze, utilizzando lo straordinario diurno e festivo” .

A fronte di tali premesse, l’ente richiede il visto di legittimità, della citata procedura di affidamento di incarico esterno, ai giudici contabili.
Con la deliberazione 25/08/2016 n.11, la Corte dei conti, ne ha negato il visto di legittimità per le motivazioni qui di seguito indicate.

I PRESUPPOSTI NORMATIVI
Il Collegio contabile è stato chiamato a decidere sulla legittimità della scelta operata dall’Ente pubblico in relazione alle disposizioni normative di cui all’art.7, comma 6, del D.Lgs.165/2001 le quali dispongono alla lettera b) che “l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno” e alla lettera c) che “la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata”.

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