ARAN orientamenti applicativi. Permessi diritto allo studio

Con orientamento applicativo RAL__1797__ del 06/11/2015 l’ARAN risponde al seguente quesito.

Un dipendente si è iscritto al primo anno di un corso universitario nel mese di settembre 2015, presentando contestuale richiesta di fruizione dei permessi per motivi di studio, di cui all’art.15 del CCNL del 14.9.2000, per il medesimo anno 2015. In tale ipotesi, le 150 ore per il diritto allo studio debbono essere riconosciute per intero, nonostante siano state richieste solo nel mese di settembre dell’anno? L’ente può autonomamente regolare ulteriormente la materia?

In materia, si ritiene utile precisare quanto segue:

  • secondo la disciplina dell’art. 15 del CCNL del 14.9.2000, i permessi di 150 ore per il diritto allo studio sono calcolati con riferimento ad ogni anno solare e non a quello scolastico;
  • poiché si tratta di una quantità di ore di permesso riconosciuta al dipendente in relazione a ciascun anno solare, questi può comunque utilizzarla entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, anche se, per ipotesi, cominciasse, ad esempio, solo nel mese di luglio  di tale anno. In tal caso il lavoratore potrà comunque beneficiare di tutte le ore a lui spettanti in quell’anno;
  • le 150 ore non possono essere ridotte (salvo che nel caso del rapporto a tempo parziale);
  • sulla base della disciplina contrattuale le ore di permesso riconosciute ma non fruite nell’anno di riferimento non possono essere trasportate nell’anno successivo;
  • in materia si deve ricordare anche che, comunque, i suddetti permessi possono essere utilizzati dal personale solo per la frequenza dei corsi di studio espressamente indicati dall’art.15, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 e non anche per l’attività di studio o di semplice preparazione degli esami o per attendere ai diversi impegni che il corso comporta (colloqui con i docenti, pratiche di segreteria, ecc.);
  • l’assenza deve essere documentata con una dichiarazione dell’università o dell’istituto scolastico che attesti la partecipazione ai corsi per le ore di lavoro non prestate sino alla concorrenza di 150 ore. in base alla disciplina prevista (art.15, comma 7, del CCNL del 14.9.2000); la produzione dei documenti relativi alla iscrizione ai corsi, alla partecipazione agli stessi (cioè la frequenza delle varie lezioni) ed agli esami sostenuti costituiscono elementi essenziali per la fruizione delle 150 ore di permesso;

una eventuale regolamentazione in materia può certamente essere adottata dall’ente per la definizione delle modalità organizzative e gestionali dell’istituto, ma essa non può estendersi anche alla modifica o alla integrazione sostanziale dei contenuti della disciplina contrattuale, né in senso ampliativo né, a maggior ragione, in senso restrittivo. Interventi modificativi in materia di permessi per motivi di studio non sono consentiti neppure alla contrattazione integrativa.

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