Appunti sulla mobilità fra Enti dopo il D.P.C.M. 17 marzo 2020

Approfondimento di Donato Benedetti

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, ha inserito ex novo l’art. 14-bis, introducendo ulteriori variazioni alla disciplina della quantificazione delle capacità assunzionali degli Enti Locali, modificando l’art. 3, comma 5, ultimo periodo, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
La novella introdotta così da ultimo citata ha consentito agli Enti locali il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni (prima erano tre anni), oltre all’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (prima era solo il triennio precedente); il riferimento al quinquennio precedente, pertanto, si intende relativo al periodo dal 2015 al 2019 (su cessazioni di personale 2014/2018).

A decorrere dall’anno 2019, precisamente dal 30 marzo, giorno di entrata in vigore della legge di conversione, oltre alla capacità assunzionale ordinariamente maturata, sono utilizzabili i resti assunzionali del quinquennio precedente.
Concludendo si sanciva che gli Enti Locali potevano computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità di competenza, fermo restando che le assunzioni potevano essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn over.

In questo ambito, la bozza di circolare della Funzione Pubblica – non ancora pubblicata e di commento al d.m. 17 marzo 2020 in materia assunzionale per i Comuni – suggerisce una “…. lettura orientata della norma recata dall’art. 14, comma 7, del d.l. n. 95/2012, secondo cui “le cessazioni dal servizio per processi di mobilità … non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over…”.
Si tratta di una disposizione che è riconducibile alla regolamentazione delle facoltà assunzionali basata sul turn-over, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi non operante per i Comuni che siano pienamente assoggettati alla vigenza della disciplina fondata sulla sostenibilità finanziaria.

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