Annullamento giurisdizionale di una graduatoria di concorso

Approfondimento di Livio Boiero

Dalla lettura di una recente sentenza della Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per la Toscana (20 giugno 2019, n. 262), emerge che i componenti di una commissione giudicatrice possono essere chiamati a rispondere di danno erariale, qualora abbiano negligentemente valutato i documenti presentati dai singoli aspiranti al posto.
Vediamo come si sono svolti i fatti.

Con bando risalente all’anno 2012, l’Accademia di Belle Arti di Firenze aveva indetto un concorso per titoli e colloquio per l’affidamento del servizio di ufficio stampa, all’esito del quale al vincitore erano stati assegnati punti 60, quale coacervo dei punteggi attribuiti alle diverse voci prese in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione e, precisamente, titoli di studio, titoli culturali e professionali, curriculum, colloquio.
Ad un punto di distanza dal vincitore si era collocata la seconda in graduatoria; la stessa, dapprima con istanza di riesame ed accesso agli atti presentata all’amministrazione e, quindi, con successivo ricorso, aveva impugnato la graduatoria definitiva lamentando una serie di irregolarità asseritamente poste in essere dalla Commissione giudicatrice.
Con propria nota la Commissione ribadiva però la correttezza del suo operato, sottolineando però di aver attribuito punti 5 per titoli di studio a due candidati – tra cui al vincitore – per mero errore. Agli stessi erano però stati attribuiti i punteggi tolti su altre voci, lasciando così invariato il totale del punteggio attribuito.

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