Anci Risponde. Le spese di iscrizione all’albo professionale dei dipendenti

L’ANCI Risponde al seguente quesito posto da un Comune.

DOMANDA:

La Legge n.897/1938 all’art. 1 prevede per alcune categorie professionali, tra cui quella degli ingegneri, architetti e geometri, l’impossibilità di esercitare la professione in mancanza dell’iscrizione all’albo professionale. Il codice dei contratti all’art.90 comma 4 lettera a) indica tra i soggetti titolati alla progettazione interna (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonchè alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico- amministrativo) per le amministrazioni pubbliche gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; inoltre prevede che tali progetti siano firmati da dipendenti delle amministrazioni pubbliche abilitati all’esercizio della professione. L’art.90 comma 6 stabilisce che le amministrazioni aggiudicatici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti esterni i quali, ai sensi dell’art 90, comma 7, devono essere iscritti negli appositi albi. L’Anac con parere AG 15/10 ha affermato che sia per il collaudo tecnico amministrativo che per il collaudo statico delle opere pubbliche non è necessaria l’iscrizione all’albo dei pubblici dipendenti. L’AVCP con parere AG 6/2012 ha affermato che per gli architetti delle società in house, come per gli architetti delle pubbliche amministrazioni che si occupano di progettazione interna di opere pubbliche, non è richiesta l’iscrizione all’albo.

Riguardo l’onere d’iscrizione: Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con deliberazione n.1/2011 e successivamente la Corte dei Conti Toscana con deliberazione 162/2015, chiamate a pronunciarsi sulla questione concernente l’individuazione del soggetto (professionista dipendente di amministrazione locale o amministrazione locale) sul quale dovessero gravare le spese per l’iscrizione all’albo (nel caso specifico degli avvocati) ha emesso pronuncia di in ammissibilità oggettiva perché la questione presuppone la risoluzione di una questione di stretta interpretazione normativa e solo indirettamente potrebbe ricondursi alla materia della contabilità pubblica.

La Cassazione Civ. Sez. lavoro con sentenza 7776 del 16/04/2015 ha stabilito che le spese sostenute da lavoratore nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere rimborsate al dipendente.

Ciò premesso si chiede un parere in merito alle seguenti questioni:

Il dipendente di un ente locale, che è stato assunto nel profilo professionale di architetto o ingegnere e che è impiegato nel settore delle opere pubbliche è obbligato ad essere iscritto all’albo? Ed il dipendente inquadrato nel medesimo profilo e che si occupa di urbanistica nell’ente locale è obbligato all’iscrizione all’albo? Nel caso in cui non sussista l’obbligo di iscrizione all’albo, ma nel bando di concorso espletato dall’ente per ricoprire il posto era stata richiesta tra i requisiti per l’ammissione alla selezione anche l’iscrizione all’albo, è legittimo da parte dell’Ente locale comunicare al lavoratore che ai fini della legittima sussistenza del rapporto di lavoro il requisito dell’iscrizione all’albo non è più necessario e quindi che l’obbligo di iscrizione è venuto meno? )Nel caso in cui sussista l’obbligo d’iscrizione all’albo, l’onere è a carico dell’Ente e da quando?

RISPOSTA:

La questione per la quale la pubblica amministrazione (compresi gli enti locali) sia tenuta o meno, a rimborsare al proprio dipendente la tassa d’iscrizione al rispettivo Albo professionale, è destinata a riproporsi ogni qualvolta nella materia di nostro interesse, sopraggiunge una autorevole pronuncia giurisprudenziale che sembra schiudere alla possibilità di un nuovo orientamento interpretativo sul delicato tema.

E’ questo il caso della recente Sentenza della Corte di Cassazione – Sezione lavoro – n.7776 del 16 aprile 2015, depositata il 16/04/2015, che rigetta il ricorso proposto dal I.N.P.S. avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4864/2011 depositata il 8/07/2011.

La citata sentenza è formulata in senso favorevole al dipendente pubblico, avvocato, disponendo che a favore di questo ultimo fossero rimborsate tutte le tasse versate da quando era impiegato all’ufficio legale del INPS.

Come è facile notare, lo specifico caso sottoposto al vaglio del Giudice di Cassazione, riguardava un avvocato dipendente dell’ INPS, con inserimento nel ruolo legale, regolarmente iscritto nell’elenco speciale annesso all’Albo di appartenenza e riguardante gli avvocati degli enti pubblici. Nel caso di specie il professionista interessato aveva invano richiesto all’Istituto, proprio datore di lavoro, il rimborso di quanto versato al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli, come tassa di iscrizione per numerosi anni pregressi (dal 1989 al 2002).

Il provvedimento della Cassazione, fonda essenzialmente il suo assunto sulla constatazione che il rapporto avvocato/pubblica amministrazione va considerato alla stregua del contratto di mandato così come previsto dall’articolo 1719 del vigente codice civile. La citata norma civilistica prevede espressamente che il mandante (in questo caso l’ente pubblico), sia tenuto a mantenere indenne il mandatario (il legale), da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell’incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari per espletare la professione.

All’indomani della pronuncia giudiziaria, sono stati in molti a ritenere che i principi giuridici contenuti nella sentenza, si presentino estensibili in maniera indiscriminata anche alle altre categorie professionali di pubblici dipendenti potenzialmente destinatarie (ingegneri, architetti, sanitari, assistenti sociali, ecc.), distinte da quella forense.

In proposito non si può non fare osservare che il dictum giudiziale di nostro interesse è, da una parte, per sua intrinseca natura, destinato a fare stato soltanto tra i soggetti che sono stati parte nella causa, ma soprattutto che esso riguarda espressamente la professione forense e le peculiari modalità che regolano lo status dell’avvocato pubblico dipendente (iscrizione nell’elenco speciale annesso all’Albo di appartenenza).

Nel merito la sentenza della Cassazione in disamina, ricollegandosi al parere del Consiglio di Stato del 15 marzo 2011 (reso nell’affare n. 678/2010), ha affermato (rectius: ribadito), che quando sussista il vincolo di esclusività, l’iscrizione all’Albo è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente, pertanto la relativa tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che dovrebbero, in via normale, al di fuori dei casi in cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare sull’Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività “.

Il principio per come è formulato, si attaglia perfettamente, ma anche in maniera del tutto peculiare, al dipendente pubblico professionista-avvocato, attesa la sussistenza del vincolo di esclusività e della funzionalità dell’iscrizione allo svolgimento dell’attività professionale, nell’ambito della propria prestazione di lavoro dipendente e, l’oggettiva circostanza, per la quale l’ente locale datore di lavoro, rappresenta l’unico beneficiario dell’attività professionale svolta dal proprio dipendente, diventando perciò il soggetto obbligato a sostenere gli oneri della tassa di iscrizione.

L’iscrizione nell’elenco speciale, infatti, fa si che l’avvocato dipendente pubblico potrà svolgere solo ed esclusivamente la professione legale in nome, per conto e nell’interesse dell’ente di appartenenza

Analoga cosa non si può affermare per tutti gli altri professionisti dipendenti pubblici, i quali con l’iscrizione al proprio Albo professionale, non vengono confinati in alcuna sezione speciale, potendo teoricamente, se pure nel rispetto delle norme concernenti la esclusività del rapporto di pubblico impiego, godere di specifiche disposizioni normative derogatorie del vincolo (collaudi di opere pubbliche, direzione lavori, attività professionali rese a favore di terzi a titolo gratuito etc.), salvo il rispetto della vigente disciplina locale in materia di autorizzazioni ad incarichi extraistituzionali (ex art. 53 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.).

Senza contare che con l’entrata in vigore del D.P.R. 7 agosto 2012 , n. 137 – Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 – il divieto di iscrizione per il pubblico dipendente è praticamente caduto, anche se, deve essere chiaro che a seguito dell’eventuale iscrizione non si costituisce un diritto incondizionato all’esercizio della libera professione.

Per gli stessi dipendenti comunali ingegneri ed architetti, infine, sembra opportuno evidenziare che per poter idoneamente svolgere il proprio rapporto di lavoro con l’ente datore, è sufficiente la sola abilitazione, legata all’accertamento dei requisiti tecnico-professionali (l’art. 90 del Codice dei Contratti precisa che nelle amministrazioni pubbliche i progetti sono firmati da dipendenti abilitati all’esercizio della professione e quindi non è richiesta per tali figure alcuna iscrizione all’albo. Anche per quanto riguarda l’attività di collaudo, a termini dell’art. 120 del codice non è richiesta alcuna iscrizione).

 

In conseguenza di quanto argomentato, dal momento che per tali categorie professionali, l’iscrizione al proprio ordine professionale non costituisce un requisito professionale necessario per svolgere il rapporto di lavoro con l’ente di appartenenza, ad essi non spetta alcun rimborso della quota di iscrizione annuale.

 

Le risposte alle singole questioni generali poste dal quesito sono rilevabili dal contenuto dei chiarimenti sopra svolti. Si segnala in proposito anche la recente nota MEF prot. 79309 del 19/10/2015.

 

Per quanto attiene al secoondo specifico punto del quesito, parrebbe utile che l’ente locale che – in sede di bando di concorso avesse espressamente richiesto, tra i requisiti di ammissione anche l’iscrizione al rispettivo Ordine professionale – comunicasse ai lavoratori in questione che il proprio rinnovo della iscrizione all’Albo, resta una formalità riconducibile esclusivamente all’interesse professionale personale di ciascuno di loro.

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