ANCI. Le principali novità del CCNL Funzioni locali nel testo definitivo

Con comunicato del 23 maggio 2018 l’ANCI individua le novità più rilevanti del nuovo CCNL Funzioni Locali.
In estrema sintesi:

Sistema delle relazioni sindacali

Si archivia definitivamente la concertazione, il sistema delle relazioni sindacali viene articolato nei due modelli relazionali della partecipazione e della contrattazione integrativa: a sua volta la partecipazione è articolata in informazione, confronto e organismi paritetici di partecipazione, negli Enti con più di 300 dipendenti; la disciplina della contrattazione integrativa viene semplificata e aggiornata rispetto alle problematiche emerse nel corso degli anni in sede applicativa. Ora sono regolamentati in modo puntuale i soggetti, i livelli, le materie, la tempistica e le procedure.

Sistema di classificazione

Viene eliminato l’ingresso giuridico nella categoria intermedia D3, favorendo la mobilità del personale (art. 12, c. 4-5-6-9-10-11); Nel transitorio: mantenimento di profilo e posizione economica per il personale già in servizio; salvaguardia procedure concorsuali già in corso; Si prevede un nuovo livello economico in ciascuna categoria, a carico delle risorse stabili del fondo, e quindi senza oneri aggiuntivi sulla finanza pubblica (art. 64, c.2); Si dà mandato ad una Commissione paritetica di approfondire le tematiche attinenti alla revisione dell’attuale classificazione del personale (art. 11); Vengono istituiti i nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione, in attuazione della legge n. 150/2000 in tema di comunicazione pubblica (art. 18-bis);

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Progressioni economiche orizzontali (PEO- art. 16)

E’ potenziato il criterio di selettività: “quota limitata di dipendenti”; sono ancorate alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio precedente: non più due distinti sistemi di valutazione; esperienza maturata e competenze acquisite a seguito di processi formativi: automatismi ridotti e depotenziati, prevalenza dei criteri meritocratici; si semplifica la disciplina procedurale, eliminando i dubbi applicativi in merito alla decorrenza dell’istituto: non può avere decorrenza anteriore al 1 gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, e l’esito della procedura selettiva ha vigenza per il solo anno per il quale è prevista l’attribuzione della progressione economica. oneri a carico della componente stabile del fondo; permanenza minima di 24 mesi nella posizione economica in godimento; è prevista la salvaguardia per le procedure già avviate.

IL NUOVO CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI

IL NUOVO CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI

Dopo quasi dieci anni, le organizzazioni sindacali e l’ARAN, in data 21 maggio 2018, hanno firmato l’accordo per il rinnovo del contratto nazionale per il Comparto delle Funzioni locali, che riguarda 467mila lavoratori degli enti locali, che comprendono, tra gli altri, Regioni, Comuni, Città metropolitane e Camere di Commercio.

Gli enti, sin da subito, sono chiamati ad adempiere agli obblighi assunti con il contratto. Gli effetti di quest’ultimo decorrono dal giorno successivo alla stipula e gli istituti a contenuto economico e normativo, aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione.

Il presente Ebook è un'utile guida per assolvere a tali adempimenti e mettere in condizione gli enti di recepire immediatamente il nuovo CCNL e corrispondere gli arretrati dovuti al personale dipendente entro giugno 2018.

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Le nuove posizioni organizzative

Si riduce la tipologia di PO, eliminando quelle connesse ad attività di staff/studio/ricerca/ispettive/di vigilanza/controllo e quelle di alta professionalità introdotte dal CCNL 22/1/2004 (art. 13).
Si introduce la possibilità di delegare il potere di firma agli incaricati di posizione organizzativa (art. 15, c. 2); Riduzione da 5 a 3 anni della durata massima dell’incarico di PO. Si sottraggono le risorse che remunerano le PO, anche negli enti provvisti di dirigenza, dal fondo e quindi dalla contrattazione decentrata (art. 15,c.5): già a partire dal 2018, gli Enti costituiscono il fondo delle risorse decentrate con le modalità semplificate previste dall’art. 67, al netto delle risorse destinate nel 2017 alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative istituite. Si risolvono le problematiche specifiche che hanno riguardato i piccoli comuni e le unioni di comuni, prevedendo per questi enti regole più flessibili per il conferimento degli incarichi di responsabilità degli uffici (art. 17)

Gli istituti del rapporto di lavoro

Manutenzione e aggiornamento della disciplina dell’orario di lavoro, assenze per malattia, aspettative e permessi; Introduzione di nuovi istituti, come le tutele per donne vittime di violenza, le ferie solidali, assenze per visite, terapie ed esami, riconoscimento delle unioni civili.

La flessibilità nel rapporto di lavoro

Le disposizioni contrattuali sul lavoro flessibile vengono coordinate alla normativa sul lavoro a tempo determinato introdotta dal Jobs Act e dal decreto Madia, tenendo conto delle specificità proprie degli enti territoriali, in ragione dei servizi erogati. Si rafforza il principio di non discriminazione, estendendo ai lavoratori a tempo determinato alcuni istituti del tempo indeterminato; Si disciplina il ricorso alla somministrazione a tempo determinato;
La disciplina del part-time viene aggiornata, prevedendo anche la possibilità di definire una durata massima all’articolazione parziale del rapporto di lavoro.

La disciplina per i Comuni di minori dimensioni demografiche

Le nuove regole relative al conferimento degli incarichi di responsabilità degli uffici tengono conto della condizione dei piccoli comuni sotto-organico: è ora possibile coprire le posizioni apicali in base al criterio della competenza e non solo dell’inquadramento contrattuale. viene potenziata la contrattazione di livello territoriale, che consente di aggregare più comuni in un’unica sede di confronto con i sindacati: è eliminato il limite dimensionale (massimo 30 dipendenti) ed il vincolo di contiguità territoriale.

Unioni di Comuni

E’ più facile individuare ed incentivare il responsabile di uffici comuni tra più enti, incrementando fino al 30% la relativa indennità. Viene semplificata la disciplina relativa ai fondi per la contrattazione decentrata dei Comuni associati in Unione, in coerenza con il comma 114 della legge n. 56/2014. L’Unione può assumere l’iniziativa per la contrattazione integrativa di livello territoriale.

Sezione speciale per la Polizia locale

Viene riconosciuta la specificità delle mansioni prestate dagli agenti di polizia locale, attraverso un’indennità di funzione, legata anche al grado ricoperto, e ad un’indennità di servizio esterno, che remunera in modo significativo il personale impiegato nei servizi operativi.

Si disciplinano i compensi per le attività di sicurezza e polizia stradale necessarie per lo svolgimento di iniziative di carattere privato: le ore di lavoro aggiuntivo sono compensate al pari dello straordinario, non concorrono al rispetto del limite individuale di 180 ore di straordinario annue, possono dar luogo a riposo compensativo, il tutto con risorse a carico dei privati.

Il trattamento economico fondamentale e accessorio

Si risolve l’annosa questione del corretto finanziamento delle risorse da destinare alla contrattazione di secondo livello; Si prevede il consolidamento in unico importo delle risorse cosiddette stabili riferite all’anno 2017; Vengono individuate in modo dettagliato le risorse che alimentano ulteriormente la parte stabile del fondo; Vengono individuate le risorse che anno per anno le amministrazioni possono decidere di aggiungere al fondo (parte variabile), con un’importante semplificazione degli istituti che nel corso degli anni hanno determinato problematiche applicative e verifiche ispettive negli enti.

Inoltre si rivede il sistema della premialità, aggiornando le previsioni contrattuali alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 75/2017. Di conseguenza si prevede che ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate deve essere riconosciuta una maggiorazione del premio individuale, che si somma allo stesso, maggiorazione non inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente.

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IL NUOVO CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI

IL NUOVO CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI

Dopo quasi dieci anni, le organizzazioni sindacali e l’ARAN, in data 21 maggio 2018, hanno firmato l’accordo per il rinnovo del contratto nazionale per il Comparto delle Funzioni locali, che riguarda 467mila lavoratori degli enti locali, che comprendono, tra gli altri, Regioni, Comuni, Città metropolitane e Camere di Commercio.

Gli enti, sin da subito, sono chiamati ad adempiere agli obblighi assunti con il contratto. Gli effetti di quest’ultimo decorrono dal giorno successivo alla stipula e gli istituti a contenuto economico e normativo, aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione.

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