Aggiornamento assunzioni del personale da parte degli enti locali e il problema del passaggio dei part-time a tempo pieno (seconda parte)
Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti

Dopo aver aggiornato le facoltà assunzionali degli enti locali secondo la normativa vigente (prima parte), questa seconda parte dell’articolo entra nel merito della legittimità della trasformazione del rapporto di lavoro del personale da part-time a tempo pieno.

PASSAGGIO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO
Precisato il quadro riepilogativo legislativo vigente, è possibile verificare la possibilità di autorizzare il passaggio da tempo parziale a tempo pieno per il personale interno delle amministrazioni, suddividendolo nelle seguenti due ipotesi.

  • Personale già a tempo pieno.  La sopra citata deliberazione della Corte dei conti lombarda, precisa come il dipendente, assunto originariamente a tempo pieno, il quale abbia successivamente beneficiato di una riduzione dell’orario di lavoro, che chiede la trasformazione a tempo pieno del suo rapporto di lavoro la stessa non è assimilabile ad una nuova assunzione, in quanto il lavoratore ha diritto alla riespansione dell’orario di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL e dalla sussistenza del posto in organico. L’art. 4, comma 14, del CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali del 14 settembre 2000, dispone, infatti, che “i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico”. Trattandosi, quindi, di un diritto soggettivo, e non implicando l’assorbimento delle capacità assunzionali, il passaggio può avvenire senza alcuna limitazione se non in merito alla spesa del personale la quale, in ogni caso, aumenta della corrispondente spesa.
  • Personale assunto ab origine part-time. In questa situazione i giudici contabili appaiono laconici, non evidenziando o meno la sua ammissibilità, se non in relazione al fatto che detto passaggio, essendo assimilabile a nuova assunzione assorbirebbe nuove capacità assunzionali. Proprio a sostegno di tale tesi rinviano solo, in modo parziale, alle disposizioni di cui all’art.3, comma 101, della Legge n. 244/2007 le quali stabiliscono che “per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”. Tuttavia, nel periodo successivo della citata norma è anche previsto che “In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta”.

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