Voucher, parte la tracciabilità

Fonte: ItaliaOggi

Via libera alla nuova comunicazione oraria dei voucher. Per adesso si fa per posta elettronica, indicando nel corpo dell’e-mail tutte le informazioni richieste dal nuovo obbligo introdotto dal correttivo Jobs act (dlgs n. 185/2016) e fermo restando la dichiarazione d’inizio attività da fare all’Inps. Vanno comunicate anche le modifiche o integrazioni e sempre nel termine di un’ora prima (60 minuti) dell’attività. Lo spiega, tra l’altro, l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) nella circolare n. 1/2016. Sanzioni escluse per le violazioni commesse nei primi giorni di vigenza del nuovo obbligo (8-17 ottobre), cui sono tenuti esclusivamente le imprese e i professionisti. La comunicazione oraria. È una delle principali novità del Jobs act versione 2.0: la tracciabilità dei voucher. Tracciabilità introdotta con la previsione di una comunicazione oraria (in pratica, con le stesse regole già operative per il lavoro a chiamata) che toccano esclusivamente il mondo delle partite Iva, cioè imprese e professionisti (sono esclusi gli altri committenti: famiglie e mondo del no profit). In primo luogo, l’ispettorato precisa che «resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’Inps», la quale è finalizzata anche all’acquisto dei voucher che, nel caso specifico di mprese e professionisti, deve avvenire esclusivamente in formato elettronico (voucher telematici). Solo per posta elettronica. Il correttivo Jobs act stabilisce che la nuova comunicazione può essere fatta mediante sms o posta elettronica. Per adesso si può farla solo con la seconda procedura inviando un’e-mail, non oltre i 60 minuti che precedono l’inizio della prestazione, alla competente Dtl (direzione del lavoro), agli indirizzi creati appositamente (sono indicati nella circolare). Le e-mail devono essere prive di qualsiasi allegato e devono riportare i dati del committente e della prestazione di lavoro accessorio. I primi, in particolare, riguarderanno almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente e andranno riportati anche nell’oggetto dell’e-mail. I dati sulle prestazioni sono indicati in tabella. La comunicazione deve essere fatta per singolo lavoratore. Modifiche e integrazioni. L’ispettorato spiega, inoltre, che vanno comunicate anche eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse. Anche in tal caso le comunicazioni vanno inviate per e-mail non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. Sanzioni. L’ispettorato ricorda che la violazione dell’obbligo di comunicazione comporta l’applicazione della «sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione», senza possibilità di avvalersi della diffida. E precisa che, se oltre alla nuova comunicazione manca anche la dichiarazione d’inizio attività all’Inps, scatta la maxi-sanzione per lavoro nero. Per il primo periodo di vigenza del nuovo obbligo (dall’8 al 17 ottobre), l’Inl dispone che «il personale ispettivo terrà in debito conto l’assenza di indicazioni operative», il che sembra un chiaro invito a non applicare la nuova sanzione. Novità in arrivo. Le istruzioni operative resteranno valide fino all’arrivo di apposito decreto del ministero del lavoro, previsto al termine della creazione di una infrastruttura tecnologica in grado di semplificare il più possibile i nuovi obblighi di comunicazione, tra cui l’utilizzo del sistema di comunicazione per sms.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *