Vigili stagionali senza speranze

Fonte: Italia Oggi

Vigili stagionali, pochi gli spazi interpretativi lasciati dall’articolo 3, comma 5, del dl 78/2015 per considerare ancora possibile la loro assunzione.

Il decreto enti locali, pensato per risolvere, tra gli altri, posti ai comuni dalla riforma delle province e in particolare dal congelamento delle assunzioni imposto dall’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014, nel caso della polizia municipale invece di essere un giovamento si sta rivelando un serio problema, se non un danno.

Come è noto, la norma cerca finalmente di incidere sullo stallo delle procedure di mobilità dei circa 20 mila dipendenti provinciali coinvolti dalla riforma, imponendo d’imperio il passaggio dei componenti dei corpi di polizia provinciale verso la polizia comunale.

Una scelta forse giustificabile nel tentativo di fornire una prospettiva certa e il più possibile rapida ai dipendenti provinciali, ma assai poco attenta alla loro professionalità ed alle esigenze dei comuni.

In ogni caso, la norma è scritta in modo da poter essere interpretata come divieto assoluto di assumere, con qualsiasi tipologia contrattuale e, dunque, comprendendo anche qualsiasi contratto flessibile, non escluso il tempo determinato per esigenze stagionali.

Il comma 3 dell’articolo 5 del dl 78/2015 usa, infatti, il verbo «reclutare», a conferma che ai comuni è permesso solo di assumere a tempo indeterminato per mobilità il personale provinciale dei corpi di polizia, senza nessun’altra ulteriore e diversa alternativa.

Potrebbe in astratto considerarsi corretto colmare i vuoti d’organico dei comuni, utilizzando i circa 2 mila dipendenti dei corpi di polizia provinciale. Ma i limiti di questa prospettiva sono molti ed evidenti.

In primo luogo, l’articolo 5 del dl 78/2015, subordina il transito dei poliziotti provinciali all’adozione delle leggi regionali di riordino delle funzioni provinciali; ma la gran parte delle regioni non vuole saperne di riordinarle. Subordinare, dunque, i trasferimenti dei vigili provinciali alle leggi regionali di riordino significa rinviare a lungo queste mobilità e lasciare ancora una volta i comuni privi di strumenti o a rischio di effettuare assunzioni a rischio di nullità.

Al di là dei problemi di coerenza con il processo di riordino, nulla assicura che il flusso della mobilità dei vigili provinciali copra esattamente tutti i fabbisogni di polizia locale di natura stagionale dei comuni turistici. È molto probabile che la gran parte dei vigili provinciali ambirà a trovare ricollocazione nei comuni capoluogo, per altro quelli con spazi finanziari ed organizzativi generalmente più ampi. Pochi si ricollocheranno nei comuni più piccoli nonostante siano proprio i comuni turistici di piccole dimensioni quelli che hanno maggiore necessità di vigili «stagionali».

Peraltro, necessità «stagionali» sono per loro natura incompatibili con assunzioni a tempo indeterminato e sono quasi le uniche a poter essere agevolmente motivate, in applicazione dell’articolo 36, comma 2, del dlgs 165/2001.

Allo scopo di alleggerire la morsa ai comuni, si potrebbe provare ad interpretare l’articolo 5, comma 3, del dl 78/2015 in modo da coordinarlo con il comma 424 della legge 190/2014, ritenendo esclusa non ogni forma di reclutamento con qualsivoglia tipologia contrattuale, ma solo le ogni tipologia di assunzione a tempo indeterminato, ricordando che il comma 424 citato congela solo le assunzioni a tempo indeterminato, ma non quelle flessibili. Anche perché la mobilità di personale a tempo indeterminato non può che attivarsi per esigenze lavorative durature e non limitate ad un periodo stagionale.

Osta a tale interpretazione la circostanza che nel lavoro pubblico di lavoro a tempo indeterminato ne esiste una sola tipologia.

Simile lettura della norma, utile sul piano sostanziale, farebbe salve le assunzioni degli stagionali dalla declaratoria di nullità contenuta nell’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014, ma non copre del tutto dalle responsabilità anche erariali derivanti dall’illegittimità per violazione di legge eccepibile se dell’articolo 5, comma 3, si intendesse fornire esclusivamente l’interpretazione restrittiva suggerita dal testo (anche se contrastante con la logica e i fini complessivi della riforma delle province).

Per rilanciare le assunzioni stagionali dei vigili, meglio un pronunciamento chiaro del Parlamento, anche perché il rischio è che le sezioni regionali della Corte dei conti si prununcino sul tema con ritardo e in modo contraddittorio.

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