Vietato alimentare il fondo straordinari con i proventi delle sanzioni

Approfondimento di Livio Boiero

Ad interessarsi nuovamente della corretta destinazione dei fondi ex art. 208 del codice della strada (c.d.s.), recentemente è stata la Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 5/2019.
Questa volta l’intervento dei giudici contabili trova riscontro in una richiesta di parere che il  sindaco del Comune di Milano aveva  rivolto alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in merito alla possibilità di destinare al fondo per il lavoro straordinario del personale addetto ai servizi di polizia locale parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al codice della strada ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Per la parte che qui interessa, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia chiedeva  di conoscere se per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 208 del vigente codice della strada, che destinano risorse al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, sia possibile incrementare il fondo per il lavoro straordinario con i predetti proventi, in quanto da ritenere connessi, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali sottoscritto il 1° aprile 1999, “alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali”.

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