Versamento degli oneri previdenziali a favore degli amministratori locali

Il servizio di consulenza della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia risponde alla domanda posta da un comune, in ordine ad una problematica concernente il versamento degli oneri previdenziali/contributivi relativi ad un assessore, dipendente di altro Comune della Regione Friuli Venezia Giulia, collocato in aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato politico, ai sensi dell’art. 81 del d.lgs. 267/2000.

Domanda:

Considerato che presso l’Ente[1] di appartenenza l’interessato risultava titolare di un incarico di posizione organizzativa in scadenza al 31 dicembre 2017, si è posta la questione sul riconoscimento, o meno, della retribuzione dovuta per il suddetto incarico nell’imponibile previdenziale, anche a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Risposta:

Com’è noto, l’art. 86, comma 1, del TUEL accolla all’ente locale l’onere di effettuare, ai rispettivi istituti, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi a favore degli amministratori locali lavoratori dipendenti (pubblici o privati), collocati in aspettativa per lo svolgimento del mandato[2].

Si osserva a tal proposito che l’INPDAP, a suo tempo, ha ritenuto utile rammentare che “la quantificazione degli oneri contributivi[3] deve essere effettuata sulla retribuzione virtuale corrispondente a quella che il dipendente avrebbe percepito se fosse stato in servizio attivo”[4].

Secondo quanto prospettato, a partire dal 1° gennaio 2018 l’amministratore/dipendente non è più titolare dell’incarico di posizione organizzativa che, in virtù di specifiche previsioni contrattuali[5], gli avrebbe in precedenza dato diritto, qualora non collocato a richiesta in aspettativa, alla corresponsione del relativo trattamento economico (retribuzione di posizione).

Fermo che la soluzione delle questioni relative al versamento degli oneri in argomento spetta all’Istituto previdenziale competente, si esprimono, in via meramente collaborativa, le seguenti considerazioni.

Atteso che, come sopra precisato, la determinazione degli oneri da versare dovrebbe essere effettuata sulla base della retribuzione che spetterebbe al dipendente se fosse effettivamente in servizio (retribuzione virtuale), si osserva che di tale retribuzione non dovrebbe logicamente far parte il trattamento correlato all’incarico scaduto il 31 dicembre 2017: se il dipendente fosse in servizio attivo, non avrebbe infatti diritto al trattamento economico relativo ad un incarico di cui non risulta più titolare.

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[1] Si tratta di Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

[2] La giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 274/2014) ha evidenziato come la ratio del collocamento in aspettativa consista nel concedere all’amministratore la possibilità di dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento del mandato istituzionale, garantendogli al contempo il mantenimento dei propri diritti di lavoratore.

[3] Ai fini che ci interessano.

[4] Cfr. Nota operativa 18 luglio 2008, n. 6.

[5] Cfr. art. 41, comma 6 e art. 44 del CCRL del 7 dicembre 2006.

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