Un solo responsabile per le attività in «alleanza»

Fonte: Il Sole 24 Ore del lunedi'

Importante parere sulle gestioni associate quello fornito dalla Corte dei conti sezione regionale di controllo per il Piemonte anche per le ripercussioni sulla organizzazione del personale. Il parere 287/2012 delinea i principi organizzativi e i vincoli anche contabili cui i Comuni dovranno attenersi in ordine al personale destinato alla gestione in forma associata. Un parere che sostanzialmente si inserisce nel vuoto normativo che caratterizza questa materia atteso che gli attuali contratti del personale degli enti locali disciplinano solo con poche disposizioni le figure dell’unione e delle convenzioni e dei rapporti di lavoro inerenti. La Corte dei conti sottolinea che spetta agli enti interessati dalla procedura di aggregazione individuare le modalità organizzative ottimali al fine di raggiungere gli obiettivi di maggior efficienza, razionalizzazione e risparmio che il legislatore intendeva conseguire con l’associazione. Per i giudici contabili gli enti interessati dall’aggregazione debbono unificare gli uffici e, a seconda delle attività che in concreto caratterizzano la funzione, prevedere la responsabilità del servizio in capo ad un unico soggetto che disponga dei necessari poteri organizzativi e gestionali, nominato secondo le indicazioni contenute nell’articolo 109 del Testo unico enti locali. Questo significa che se due o più enti si associano per gestire la funzione sociale o amministrativa, soltanto un dipendente dei due Comuni potrà assumere le funzioni di responsabile di servizio e usufruire del relativo trattamento economico. L’atto costitutivo dell’unione o la convenzione predisposta per la gestione associata dei servizi dovrà prevedere le modalità di nomina dei responsabili dei servizi e ciascun ente dovrà adeguare il proprio regolamento di uffici e servizi per poter procedere allo svolgimento associato. Ai fini contabili, poi, il parere precisa che nella predisposizione del modello organizzativo gli enti interessati dovranno tenere conto degli obiettivi di finanza pubblica sottesi all’articolo 14, commi 27 e seguenti del Dl 78/2010, e dovranno, quindi, evitare di adottare soluzioni organizzative che, di fatto, si pongano in contrasto con le finalità, anche di risparmio di spesa, perseguite dal legislatore e che, nella sostanza, mantengano l’organizzazione precedente. L’esercizio unificato della funzione implica che sia ripensata e organizzata ciascuna attività, cosicché ciascun compito sia considerato in modo unitario e non quale sommatoria di più attività simili. Lo svolgimento unitario di ciascuna funzione non implica necessariamente che la stessa debba far capo ad un unico ufficio in un solo Comune, potendosi ritenere, in relazione ad alcune funzioni, che sia possibile il mantenimento di più uffici in enti diversi. Ma anche in questi casi l’unitarietà della funzione comporta che la stessa sia espressione di un disegno unitario guidato e coordinato da un responsabile, senza potersi escludere, in linea di principio, che specifici compiti ed attività siano demandati ad altri dipendenti. Spetta agli enti interessati disegnare, in concreto, la nuova organizzazione delle funzioni, adottando un modello che non si riveli elusivo degli intenti di riduzione della spesa, e degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità perseguiti dal legislatore (come si evince espressamente dal comma 30 dell’articolo 14 del Dl 78), non essendo sufficiente che il nuovo modello organizzativo non preveda costi superiori alla fase precedente nella quale ciascuna funzione era svolta singolarmente da ogni ente. In proposito, una soluzione che lasci intravedere un’unificazione solo formale delle attività rientranti in ciascuna funzione e che, di fatto, permetta a ciascun ente di continuare a svolgere con la propria organizzazione e agli stessi costi i compiti inerenti alla funzione non risponderebbe all’obbligo previsto dalla legge.

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