Trattamento pensionistico sistema misto, chiarimenti INPS

L’Inps con la circolare n. 74 del 10 aprile 2015 ha fornito chiarimenti su quanto stabilito con l’art. 1, commi da 707 a 709 e 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”.

La circolare, in particolare, si sofferma su “Importo massimo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto. Riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni”.

Come testualmente riportato nel sommario “l’importo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.

Alle pensioni anticipate nel sistema misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015, liquidate in favore dei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, non si applica la riduzione percentuale prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni”.

Per il testo della Circolare vedi

 

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