Tfr rinviato di altri sei mesi

Fonte: Il Sole 24 Ore

Continua la stretta sul pubblico impiego, sia per il permanere dei vincoli alle assunzioni, sia per i risparmi attesi facendo leva sugli istituti contrattuali.
La bozza legge di stabilità estende al 2014 il blocco della contrattazione collettiva e accompagna questa misura con il “congelamento” fino al 2017 dell’indennità di vacanza contrattuale introdotta dal Dl 78/10.

L’articolo 47 bis, comma 2, del Dlgs 165/01 che disciplina il pubblico impiego dispone che, al via libera della legge finanziaria al rinnovo del contratto collettivo, ai lavoratori del comparto spetti comunque una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale.
Il Dl 78/10, nel sancire il blocco della contrattazione per gli anni 2010-12, ha stabilito che dal 2010 l’indennità di vacanza contrattuale (Ivc) fosse erogata a norma dalla finanziaria 2009, che ha reso automatico il pagamento dell’indennità dal mese di aprile successivo all’anno di scadenza del contratto.
La legge di stabilità 2014, almeno nel testo al momento disponibile, congela fino al 2017 l’importo dell’Ivc nella misura in godimento al 31 dicembre 2013 ed estende la misura al personale della sanità e a quello convenzionato con il Ssn.
Da questa misura il Governo si attende un risparmio di spesa lorda, per il solo comparto Stato, di 300 milioni per il 2015 e di 440 a decorrere dal 2016.
Un ulteriore risparmio deriva dal mantenimento, anche nel 2014, delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, nei limiti riferiti all’importo dell’anno 2010 (ulteriormente diminuito in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio).
Con l’interpretazione autentica dei Dpr 170/07, relativo alle forze di polizia, e 163/02 (forze armate) si stabilisce, poi, che le prestazioni di servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non danno diritto alla retribuzione per lavoro straordinario se non per le ore eccedenti il normale orario di servizio giornaliero.

Si allungano, ancora, i tempi per la riscossione dei trattamenti di fine servizio nei casi di cessazione per raggiungimento dei limiti di età o di servizio che saranno erogati non più dopo sei mesi, ma dodici, dalla cessazione.
Con effetto dall’1 gennaio 2014 e per chi matura i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla stessa data, inoltre, il riconoscimento dell’indennità di buonuscita, dell’indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall’impiego è effettuato:
a) in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle trattenute fiscali, è pari o inferiore a 50.000 euro;
b) in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 50mila euro ma inferiore a 100mila.
In tal caso il primo importo annuale è pari a 50mila euro e il secondo importo annuale è pari all’ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 100mila euro.
Dall’1 gennaio 2014 il limite massimo dei trattamenti economici, avente come riferimento il trattamento spettante al Primo presidente della Corte di cassazione, si applica a chiunque riceva dalla Pa compensi per lavoro subordinato o autonomo, compresi gli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche.
Sono ridotti anche i compensi degli avvocati della Pa, che in relazione al patrocinio reso per le cause favorevoli all’amministrazione saranno corrisposti nella misura massima del 50 per cento.

LE MISURE

Pubblico impiego
Per recuperare risorse da destinare al taglio del cuneo fiscale, il disegno di legge di stabilità continua nella stretta sul pubblico impiego.
Duplice la leva utilizzata, data dal mantenimento dei vincoli alle assunzioni e dai risparmi ottenuti facendo leva sugli istituti contrattuali
Blocco alla contrattazione
Nell’attuale testo normativo, viene esteso al 2014 il blocco della contrattazione collettiva.
Questa misura viene accompagnata anche dal congelamento fino al 2017 dell’indennità di vacanza contrattuale introdotta dal Dl 78/10 nella misura in godimento al 31 dicembre 2013.
Una misura, quest’ultima, estesa anche al personale della sanità e a quello convenzionato con il Ssn
Polizie e forze armate
Con l’interpretazione autentica dei Decreti del presidente della Repubblica 170/07 relativo alle forze di polizia e 163/02 relativo alle forze armate, la legge di stabilità dispone anche che le prestazioni di servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non danno diritto alla retribuzione per lavoro straordinario se non per le ore eccedenti il normale orario di servizio giornaliero
Trattamento di fine servizio
Si allungano i tempi per la riscossione dei trattamenti di fine servizio nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio.
Questi ultimi saranno erogati non più una volta trascorsi sei, ma dodici mesi, dalla cessazione del rapporto di lavoro
Rateizzazione
Dall’1 gennaio 2014 ogni indennità corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall’impiego sarà effettuata in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle trattenute fiscali, è pari o inferiore a 50mila euro; in due importi annuali, al lordo delle trattenute, se complessivamente superiore a 50mila euro ma inferiore a 100mila; in tre importi annuali, al lordo delle trattenute, se uguale o superiore a 100mila euro
Tetto agli stipendi
Dal 1° gennaio 2014 tetto ai trattamenti economici (che saranno riferiti a quello spettante al Primo presidente della Corte di cassazione) per chiunque riceva dalla Pa compensi per lavoro subordinato o autonomo

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