Tetto alle retribuzioni dei dipendenti pubblici, chiarite le nuove regole

Fonte: Il Sole 24 Ore

Le pubbliche amministrazioni devono chiedere ai propri dipendenti e ai soggetti cui conferiscono incarichi tutte le informazioni sulla retribuzione complessiva percepita, anche proveniente da gestioni previdenziali pubbliche, in modo da verificare il non superamento del tetto al trattamento economico individuale. Il vincolo si applica ai trattamenti economici erogati dalle società e dalle amministrazioni inserite nell’elenco Istat.
Queste le principali indicazioni contenute nella circolare del dipartimento della Funzione Pubblica del 18 marzo scorso n. 3 (Nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici – articolo 1, commi 471 e seguenti, della legge 147/2013 – legge di stabilità per il 2014).

I LIMITI
Il tetto massimo del trattamento economico individuale di chiunque riceva “a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni” è quello del primo presidente della Corte di Cassazione, per il 2014 pari a 311.658,53 euro.
La circolare chiarisce che il tetto massimo comprende gli stipendi, le indennità, le voci accessorie e le “eventuali remunerazioni per consulenze, collaborazioni o incarichi aggiuntivi conferite da amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza.

L’AMBITO DI APPLICAZIONE
Le legge 147/2013 ha modificato l’ambito di applicazione delle preesistenti disposizioni, contenute nell’articolo 23 ter del Dl 201/2011: i limiti alle retribuzioni valgono anche per le “autorità amministrative indipendenti e alle amministrazioni diverse da quelle statali”.
Il secondo importante chiarimento è che questo tetto si applica anche agli “emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle Pa”. Le Regioni, poi, hanno sei mesi di tempo per adeguare i propri ordinamenti alle nuove disposizioni e nelle more dell’adeguamento a queste continua ad applicarsi la disciplina generale dei limiti retributivi dettati per tutte le Pa.
Alle società controllate da pubbliche amministrazioni incluse nell’elenco Istat, inoltre, si applicano i vincoli dettati dall’articolo 23 ter del Dl 201/2011. Tutte le altre società partecipate dalle pubbliche amministrazioni hanno la “opportunità di esercitare i propri poteri di azionista in modo da estendere alle suddette società gli stessi principi”.
Al di fuori del tetto al trattamento economico individuale per i collaboratori di Pa si pongono “i compensi percepiti per prestazioni occasionali”. La Funzione pubblica ricorda che in base all’articolo 61, comma 2, del Dlgs 276/2003 (legge Biagi) sono da intendere come tali i rapporti che hanno una durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare e prevedono un compenso non superiore a 5mila euro, con lo stesso committente.
Va evidenziato, tuttavia, che la circolare della Funzione pubblica 3/2014 non scioglie il dubbio interpretativo sull’inclusione nel tetto dei compensi relativi a prestazioni professionali rese per conto delle Pa, come l’assistenza in giudizio o la progettazione di strumenti urbanistici e di opere pubbliche.

LE PENSIONI
Nel tetto massimo devono essere compresi anche i compensi che provengono da “trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche”, che quindi fanno cumulo con quelli erogati dalle amministrazioni comprese nell’elenco Istat, determinando un ampliamento della platea essendo questa elencazione è più estesa rispetto a quella prevista dal Dlgs 165/2001. Sono esclusi dal tetto le “forme di previdenza complementare e integrativa”, mentre sono compresi i vitalizi, inclusi “quelli derivanti da funzioni pubbliche elettive” oltre che “le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi o collaborazioni a qualsiasi titolo conferiti a carico di uno o più organismi o amministrazioni compresi nell’elenco Istat”.
Il taglio deve essere fatto sulla base del criterio della competenza e del criterio della cassa per i trattamenti pensionistici. Di conseguenza, la retribuzione di risultato segue il criterio della cassa, per cui per esempio sono assoggettati ai vincoli 2014 i trattamenti di risultato erogati in tale anno e relativi ad attività svolta nel 2013.
La riduzione deve farla “l’amministrazione che eroga il trattamento economico e non quella che gestisce il trattamento previdenziale”. E inoltre, in caso di pluralità di incarichi, deve farla quella che “assume o che conferisce l’incarico prevalente in termini economici” e che, quindi, “dovrà agire come soggetto di coordinamento”. Per questo è necessario fare sottoscrivere una dichiarazione su tutti i trattamenti economici di cui si gode, compreso quello pensionistico. La dichiarazione è condizione per il perfezionamento dell’incarico e deve essere raccolta “con immediatezza” da parte delle amministrazioni.
Le somme così risparmiate da parte delle amministrazioni non statali rimangono acquisite nel loro bilancio.

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