Telelavoro e trasparenza nella pubblica amministrazione

La diffusione delle tecnologie informatiche nell’ambito della p.a. ha contribuito ad accrescere il livello di qualificazione dei lavoratori e ha favorito il collegamento diretto e immediato delle attività, determinando maggiore celerità ed efficienza della macchina amministrativa ed il venir meno dei vincoli spaziali e temporali (1). L’articolo 4, comma 1, della legge n. 191/1998 aveva previsto, ai fini della razionalizzazione dell’organizzazione del lavoro e del conseguimento delle economie di gestione, la facoltà per le pubbliche amministrazioni di “avvalersi di forme di lavoro a distanza”.

Con il d.P.R. n. 70/1999 “Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (2)“ sono state disciplinate le modalità organizzative per l’attuazione di quanto previsto dalla legge del 1998. Tuttavia, se l’Italia, ancora oggi, è al quart’ultimo posto tra i 28 Paesi dell’U.E. per numero di telelavoratori, qualcosa non deve aver funzionato.

Come si concilia il telelavoro con l’esigenza di trasparenza della pubblica amministrazione?

La riforma della pubblica amministrazione (legge n. 124/2015), trova attuazione in un contesto caratterizzato, da un lato, da una forte crisi economica e sociale e, dall’altro, dal malcontento generalizzato dei cittadini/utenti dei servizi, i quali reclamano maggiore trasparenza della macchina amministrativa e migliore qualità dei servizi offerti.

Occorre una pubblica amministrazione in grado di garantire l’attuazione dei canoni costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento (3), intesi come efficacia, efficienza, economicità, ma anche come comportamento etico dei dipendenti della pubblica amminstrazione.

Bisogna andare oltre la valutazione dei soli input, o degli output e considerare anche l’outcome, ossia l’impatto socio-economico delle scelte messe in atto dall’amministrazione.

Occorre maggiore trasparenza che dia conto dell’assoluta correttezza, integrità e imparzialità tanto dei politici, che rappresentano la nazione (4), quanto degli amministratori, che sono al servizio esclusivo della nazione (5), assicurando alla collettività il cosiddetto “controllo sociale”.

Con il d.lgs. n. 150/2009 prima, e con il d.lgs. n. 33/2013 dopo, il concetto di trasparenza diventa un quid pluris rispetto alla pubblicità e al diritto di accesso di cui alla legge n.  241/1990, un mezzo di contrasto della corruzione, attraverso una forma di controllo diffuso. Ed è proprio la conoscenza diffusa lo strumento che può aiutare ad accrescere la fiducia dei cittadini nella p.a., anche attraverso meccanismi di partecipazione e collaborazione.

Occorre, quindi, potenziare le tecnologie in modo tale da assicurare non solo un efficace ed efficiente flusso di dati all’interno dell’amministrazione, ma anche a favore della comunità amministrata.

E una p.a. dove si lavora meglio è una p.a. che produce di più e offre servizi di qualità migliore.

I responsabili delle singole strutture dovrebbero preoc- cuparsi di monitorare costantemente il benessere orga- nizzativo dei lavoratori, così come pure l’Organismo indipendente di valutazione della performance che ai sensi dell’art. 14, comma 5 del d.lgs. n. 150/2009 “sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all’art. 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valu- tazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione”.

Telelavoro e trasparenza nella pubblica amministrazione – di Antonina Crudele

Tratto dal fascicolo 1/2016 della rivista RU – Risorse Umane

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NOTE

(1) S. Campodall’Orto,  M. Gori,  Conoscere il telelavoro, Franco Angeli Editore, 2009.

(2)  Legge n. 191/1998, art. 4, comma 3: “Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità organizzative per l’attuazione del comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa, e le eventuali abrogazioni di norme compatibili. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative volte al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo”.

(3) Costituzione della Repubblica italiana, art. 97, comma 2: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

(4)  Costituzione della Repubblica italiana, art. 67: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”.

(5) Costituzione della Repubblica italiana, art. 98: “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”.

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