L’ARAN mediante il parere CFC48 ha delineato con precisione le modalità di calcolo delle percentuali funzionali alla fruizione del beneficio
Permessi
L’ARAN in un recente parere ha operato una distinzione rispetto ai dipendenti che dovranno sfruttare invece gli usuali permessi
Il caso deciso in via interpretativa dall'ARAN
L’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante la nota n. 7152/2021, ha chiarito la sua posizione in materia
L’ASGI ricorda ai Comuni in ritardo la pronuncia della Corte di Giustizia UE che condannò il legislatore italiano
Focus sul parere del Dipartimento della Funzione pubblica del 14 dicembre 2020, n. 79983
Il permesso di cui all’art. 33 della legge n. 104 è riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza al disabile e in relazione causale diretta con essa, senza che il dato testuale e la "ratio" della norma ne consentano l'utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per detta assistenza. Le valutazioni della Cassazione
La giurisprudenza del lavoro converge sulla funzione dei permessi ex art. 33 della legge n. 104 del 1992, ritenendo illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore portatore di disabilità, ancorché avesse aumentato i giorni di assenza in concomitanza con le festività e, dunque, fruisse del permesso per finalità estranee a quelle connesse alla cura della sua condizione
Orientamento applicativo ARAN, 28 settembre 2020, CFL83
La Cassazione si pronuncia sui diritti dello studente lavoratore e, in merito ai permessi studio, afferma che se lo studente è in ritardo con il sostenimento degli esami ed è perciò da qualificarsi come studente fuori corso, non può essergli riconosciuto il diritto ai permessi per ragioni di studio