Una vedova ha presentato domanda per ottenere la pensione di reversibilità a seguito della morte del marito da cui aveva divorziato e dal quale percepiva un assegno di mantenimento riconosciutole dal Tribunale
Pensione
Disponibile il messaggio INPS del 29 gennaio 2019, n. 395
Messaggio iNPS: riconoscimento della contribuzione figurativa, utile ai soli fini del diritto a pensione, in favore dei lavoratori socialmente utili
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che è compito del giudice ordinario e non della Corte dei Conti la controversia relativa ai ratei pensionistici indebitamente corrisposti al pensionato dalla pubblica amministrazione.
Con Messaggio n. 193 del 17 gennaio 2017 si comunica che il servizio on line di gestione delle domande di prestazioni previdenziali è stato aggiornato con la tipologia relativa alla verifica del diritto a pensione ai sensi dell’articolo 1 commi da 214 a 218 della Legge 232 /2016 (ottava salvaguardia).
La Corte dei Conti giudica i ricorsi in materia di pensione, a carico totale o parziale dello Stato: tale giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione
La riduzione della pensione di reversibilità al coniuge superstite, in caso di significativa differenza di età, è costituzionalmente illegittima. L’art.18 comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 dispone che “Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni".
L'Inps, con comunicazione del 20 luglio 2016, informa che è stato unificato il servizio online per la domanda di pensione diretta per dipendenti pubblici e privati
I Consulenti del Lavoro rendono noto che i pubblici dipendenti e i lavoratori autonomi potrebbero utilizzare l’anticipo pensionistico (Ape), se in possesso dei requisiti richiesti.