La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 10056/2016, tratta della legittimità del licenziamento di un dipendente per superamento del periodo massimo di comporto
Licenziamento
Interessante arresto della Suprema Corte di Cassazione, estensibile anche ai rapporti di lavoro degli enti locali, sulla proporzionalità del licenziamento per giusta causa, in presenza della condotta di un impiegato che abbia eseguito le direttive del responsabile dell’ufficio in violazione dei propri doveri di ufficio
Dal 13 luglio i dipendenti che attestano falsamente la presenza in servizio dovranno essere sospesi immediatamente dal servizio e dal trattamento economico e dovranno essere licenziati entro 30 giorni, termini il cui superamento non determina la illegittimità del relativo provvedimento.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 20/06/2016, n.116 avente ad oggetto “Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare”, con entrata in vigore dal 13/7/2016.
Commento di G. Crepaldi sul licenziamento nel pubblico impiego a seguito della sentenza della Cassazione n. 11868/2016, che ha stabilito che per i dipendenti pubblici non vale la legge Fornero ma l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori
Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo della Riforma Madia recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di licenziamento disciplinare.
Con la recentissima sentenza n. 11868 depositata il 9 giugno 2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che il licenziamento dei dipendenti pubblici non è disciplinato dalla “legge Fornero”, bensì si applica l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
Recente sentenza della S.C. di Cassazione in materia di legittimità del licenziamento disciplinare irrogato ad un dipendente comunale per irregolarità nella timbratura del cartellino, che l'ente aveva ritenuto di punire con la sanzione espulsiva ritenendola rientrare nell'ipotesi, di carattere residuale, di cui all'art. 25 comma 7 lettera i) del CCNL del 22 gennaio 2004 del comparto regioni ed Autonomie Locali
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8707/2016, si esprime sul licenziamento per superamento del periodo di comporto
Non esiste alcun privilegio nei confronti del lavoratore chiamato a svolgere cariche elettive o sindacali, né l’appartenenza ad un movimento politico può essere chiamato a supporto per una discriminazione in caso di sanzioni disciplinari, qualora non assistita da fatti concreti.