Pubblichiamo due recenti orientamenti Aran del 6 novembre 2017 sul computo della tredicesima mensilità a seguito della fruizione di congedi parentali.
Congedi
L'Aran in un recente orientamento applicativo del 6/11/2017 risponde ad un quesito relativo agli effetti sulle ferie a seguito della fruizione di periodi di congedo parentale.
Interessante sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha stabilito che al dipendente rientrato dal congedo parentale deve essere garantito lo stesso posto di lavoro o comunque un posto di lavoro equivalente.
Possono usufruire dei permessi della Legge 104/1992 coloro che prestano assistenza all’altra parte di un unione civile (tra persone dello stesso sesso), così come il soggetto nelle convivenze di fatto (tra persone dello stesso o di diverso sesso) che presti assistenza all’altro convivente.
L'Inps, con il messaggio n. 1581/2017, torna sul tema del congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti. Il congedo può essere fruito nei primi mesi del 2017 per eventi parto, adozione e affidamento avvenuti nel 2016
Il TAR Campania ha affermato che è un diritto del dipendente pubblico il congedo per motivi di studio, diritto limitabile solo in presenza di rigorose e motivate esigenze espresse dalla PA.
L’Inps, con circolare n. 38/2017, fornisce alcune indicazioni e istruzioni operative per la concessione dei permessi ex legge n. 104/1992 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs.151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Con messaggio n. 828/2017, l'INPS comunica che il congedo facoltativo per i padri non è prorogato per l’anno 2017 e, pertanto, non potrà essere fruito né indennizzato da parte dell’Istituto; mentre il congedo obbligatorio è stato prorogato.
Orientamento Aran del 9.2.2017, RAL_1909, sull'utilizzo del congedo parentale. Nel caso in cui un lavoratore non abbia fruito dei primi trenta giorni di congedo parentale con trattamento economico per intero, allo stesso può essere erogato il suddetto trattamento economico anche nel corso dell’ulteriore periodo tra i 3 ed i 12 anni?
Le lavoratrici dipendenti (del settore pubblico e privato, escluse quelle del settore domestico) vittime di violenza possano avvalersi di un congedo indennizzato per un periodo massimo di 3 mesi al fine di svolgere i percorsi di protezione certificati