Svolgimento di attività non compatibili: pugno duro della Suprema Corte nei confronti del pubblico dipendente

Approfondimento di V. Giannotti

La correlazione tra l’atto di diffida e la rimozione delle cause di incompatibilità nel pubblico impiego, la differenza tra procedura di decadenza dall’impiego e provvedimento disciplinare, l’obbligatorietà del provvedimento disciplinare nella PA e la differenza con il settore privato, rappresentano in sintesi gli interveti contenuti nella recente sentenza della Corte di Cassazione che, in completa riforma della sentenza emessa dalla Corte di Appello, ha emanato importanti principi di diritto cui dovranno attenersi le Corti territoriali in caso di situazioni similari. Qui di seguito l’esame di tale importante arresto della Suprema Corte.

Il fatto

Un dipendente pubblico a seguito di informazioni acquisite dalla PA, veniva diffidato a rimuovere le cause di incompatibilità (socio di due s.n.c. e liquidatore di una società cooperativa a responsabilità limitata), entro il termine di 60 giorni dall’atto di diffida. A tale diffida il dipendente rispondeva dichiarando la compatibilità delle citate cariche rivestite e comunque si rendeva disponibile a rinunciare alla rappresentanza legale dell’unica società ancora attiva. A seguito di alcuni riscontri della Guardia di Finanza la PA, a più di due anni di distanza, richiedeva al dipendente se fossero o meno cessate le citate cause di incompatibilità. A seguito della risposta del dipendente pubblico, sulla conclusione delle attività di trasformazione della s.n.c. in società in accomandita semplice, venivano trasmessi gli atti all’Ufficio dei Procedimenti Disciplinari che attivava la procedura di licenziamento per giusta causa. Il dipendente impugnava il licenziamento, successivamente disposto dalla PA. Il Tribunale civile di prime cure, evidenziava la decadenza del procedimento disciplinare con conseguente reintregazione del dipendente, mentre la Corte di Appello ritenendo l’illecito di natura permanente, considerava il procedimento disciplinare attivato come legittimo (ai fini della individuazione del dies a quo rileva, infatti, non il termine concesso con la diffida, bensì la cessazione della condotta). Tuttavia, la Corte riteneva non proporzionale la sanzione espulsiva (licenziamento per giusta causa) in quanto, a fronte dell’inerzia della PA protratta in tale lungo lasso di tempo (dalla diffida all’irrogazione della sanzione), aveva ingenerato nel dipendente la convinzione incolpevole che la datrice di lavoro avesse recepito le sue giustificazioni. Infine, aveva considerato eccessivo il licenziamento per giusta causa (piuttosto che una sanzione di tipo conservativo) in quanto non costituisce un parametro per valutare la gravità della condotta il fatto che il legislatore abbia previsto la decadenza in caso di mancata rimozione della incompatibilità e ha evidenziato che nella specie la decadenza non si era verificata perché alla prima diffida l’amministrazione non aveva dato seguito, mentre alla seconda il dipendente aveva ottemperato. Da qui la reintegrazione del dipendente ed il pagamento del risarcimento pari a 12 mensilità.

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