Sviluppi recenti della riserva concorsuale a favore del personale interno

Approfondimento di Gabriella Crepaldi

L’art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 stabilisce che per “il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l’attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001”.

Tale disposizione pone una disciplina derogatoria di quella generale di cui all’art. 52, comma 1 bis del Testo Unico del Pubblico Impiego (d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165), come risultante dopo la modifica di cui all’art. 62 del d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009. Secondo questa disciplina, “i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore”.
La disciplina speciale è limitata nel tempo: l’art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 è destinata ad operare solo nel triennio successivo, cioè 2018-2019-2020. Salvi nuovi interventi normativi, di nuovo derogatori o abrogativi della disciplina generale, quest’ultima tornerà ad applicarsi dall’anno 2021.

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