Stop a lavori a tempo nella p.a.

Fonte: Italia Oggi

Ennesima stretta sull’utilizzo del lavoro a tempo determinato da parte delle amministrazioni pubbliche.
Il decreto legge sul lavoro pubblico oggi al vaglio del preconsiglio dei ministri che potrebbe anche decidere di trasferirne parte in un ddl (si veda ItaliaOggi di ieri), insieme con una serie di disposizioni che rilanciano per l’ennesima volta le stabilizzazioni, cerca di chiudere definitivamente con l’abuso dei contratti «precari» nella pubblica amministrazione, introducendo nuovi vincoli.
E, allo scopo di scongiurare i cortocircuiti creati dai giudici del lavoro, tenta di precisare meglio il campo di applicazione della normativa.Utilizzo dei contratti flessibili.
Allo scopo si modifica profondamente l’articolo 36 del dlgs 165/2001.
La novellazione interessa, in primo luogo, il comma 2; per attivare contratti flessibili (tempo determinato, formazione e lavoro, altri rapporti formativi come l’apprendistato, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio) non basterà più che l’amministrazione accerti e dimostri la necessità di «rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali».
I contratti flessibili, infatti, saranno attivabili «per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale».
Non si tratta di una mera modifica di stile.
Nel testo previgente, l’articolo 36, comma 2, era ambiguo sulla causa giustificatrice dell’utilizzo di contratti flessibili, lasciando margini di apprezzamento discrezionale alle amministrazioni.
Che, spesso, hanno male utilizzato tale discrezionalità, utilizzando forme flessibili per fabbisogni stabili.
Ora la norma con maggiore chiarezza limita l’impiego dei contratti flessibili ad esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali.
Per essere chiari: la nuova formulazione impedisce radicalmente di utilizzare forme flessibili, ad esempio, per coprire mere vacanze di organico.
La previsione conferma che al lavoro pubblico non si applica il regime delle cause giustificative del tempo determinato previsto dal dlgs 368/2001, poiché l’articolo 36, comma 2, prevale.Contenzioso.
Si aggiunge all’articolo 36 un nuovo comma 5-ter, il quale chiarisce una volta e per sempre che le disposizioni contenute nel dlgs 368/2001 «si applicano alle pubbliche amministrazioni solo ove compatibili con la normativa imperativa di cui al presente decreto».
È una disposizione chiaramente rivolta ai giudici del lavoro, la cui prevalente giurisprudenza non ha colto il regime di specialità della normazione del lavoro pubblico, che quando contiene disposizioni derogatorie e diverse da quelle di diritto comune, prevale su queste.
Nonostante questa indicazione sia già chiaramente inserita nell’articolo 2, comma 2, del dlgs 165/2001, non sono mancate sentenze che addirittura avevano esteso ai contratti di lavoro a tempo determinato del settore pubblico la sanzione della conversione in rapporti a tempo indeterminato, mentre ancora moltissime sono le decisioni che non tengono conto dell’inapplicabilità del principio del concatenamento di contratti a casi nei quali più rapporti a termine siano conclusi con lo stesso lavoratore, se questo partecipi e vinca i concorsi pubblici.
Il nuovo comma 5-ter, non a caso, aggiunge che resta fermo per tutti i settori «il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato».
Sarebbe stato opportuno, tuttavia, completare l’opera di chiarimento e indicare ai giudici del lavoro con maggiore dettaglio i limiti al loro potere di accertamento, discendenti in particolare dal sistema di reclutamento pubblico.Contratti a termine in violazione dei vincoli.
Si inaspriscono le sanzioni di natura amministrativa connesse alla stipulazione di contratti a tempo determinato in violazione dei più stretti vincoli introdotti.
Viene soppresso l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 36, sostituito, in sostanza, da un nuovo comma 5-quater, specificamente rivolto ai contratti a tempo determinato.
Detto comma specifica che se essi sono posti in essere in violazione delle previsioni dell’articolo 36 sono radicalmente nulli: il che implica l’applicazione dell’articolo 2126 del codice civile e l’impossibilità di qualsiasi trasformazione in lavoro a tempo indeterminato.
La nullità dei contratti comporta che il pagamento delle prestazioni, cui comunque il lavoratore ha diritto, si trasformi in risarcimento del danno; per questa ragione alla nullità consegue la responsabilità erariale in capo ai dirigenti responsabili, sui quali incomberà anche la possibilità di applicare le sanzioni per responsabilità dirigenziale di cui all’articolo 21 del dlgs 165/2001 e il divieto di erogare la retribuzione di risultato.Le medesime sanzioni saranno applicate anche nel caso in cui siano avviate collaborazioni coordinate e continuative simulate, che nascondano veri e propri rapporti di lavoro a termine in violazione dei limiti indicati dalla legge.

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