Stipendi e tfr pignorati per tasse

Fonte: Italia Oggi

Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione. Tale pignoramento può avvenire in misura pari a un decimo per importi fino a 2 mila euro e in misura pari a un settimo per importi da 2 mila a 5 mila euro. È quanto prevede la bozza del decreto-legge fiscale che sarà esaminata oggi dal pre-consiglio dei ministri. Un provvedimento che in queste ore sta subendo molti interventi da parte delle amministrazioni interessate e che quindi, al momento in cui approderà venerdì prossimo sul tavolo del Consiglio dei ministri, potrebbe riservare qualche sorpresa non solo nei contenuti ma anche nella forma, come ad esempio lo scorporo in due o più provvedimenti, di cui uno solo contenente le misure urgenti.

Investimenti all’estero. Novità in vista per le «mini-patrimoniali» introdotte dalla manovra Monti sugli asset detenuti all’estero. L’imposta che incide sugli immobili non sarà dovuta se il quantum è inferiore a 200 euro (e cioè se il valore dei fabbricati non oltrepassa i 26.316 euro). I soggetti che lavorano oltre confine per conto dello Stato o che prestano servizio presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia vedranno l’aliquota ridursi dallo 0,76% allo 0,4% per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. Regole identiche a quelle previste per l’Imu, come pure le detrazioni che saranno accordate. Per quanto attiene alle attività finanziarie possedute all’estero, viene precisato che conti correnti e libretti di risparmio detenuti da persone fisiche residenti sconteranno l’imposta in misura fissa. L’importo è pari a 34,20 euro.

Imu. Il dl fiscale reca numerose precisazioni in vista dell’avvicinarsi dell’implementazione concreta dell’imposta municipale propria, disciplinata dall’articolo 13 del dl n. 201/2011. Viene chiarito che rientra nel campo applicativo dell’Imu il possesso di qualsiasi immobile e viene qualificata in modo più stringente la definizione di abitazione principale: non deve più essere solo il titolare, ma anche il suo nucleo familiare, a dimorarvi e risiedervi anagraficamente. Laddove un membro della famiglia abbia stabilito la residenza in un’altra abitazione situata nello stesso comune, l’agevolazione sarà applicabile ad un solo immobile. Regolato anche il meccanismo per il versamento dell’Imu, sulla scorta di quanto già previsto per l’Ici. Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è sorto il presupposto impositivo (per esempio l’acquisto dell’immobile) deve essere presentata la dichiarazione Imu, utilizzando il modello approvato con apposito dm. Il pagamento al comune avverrà in due tranche: acconto entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta in base alle aliquote e alle detrazioni dell’anno precedente, e saldo entro il 16 dicembre, con eventuale conguaglio. Resta ferma naturalmente la possibilità di versare l’intero importo entro la deadline prevista per la prima rata.

Rc auto. La normativa dettata dal dlgs n. 68/2011 in materia di assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli (ciclomotori esclusi) si applica su tutto il territorio nazionale. Il decreto consente così la variazione delle aliquote anche alle province situate nelle regioni a statuto speciale. Il citato dlgs sul federalismo, infatti, a partire dal 2012 attribuisce il gettito dell’imposta sulle Rc auto alle province. Ma dalla lettura sistematica della norma tali disposizioni risultavano applicabili esclusivamente nei territori a statuto ordinario. L’eventuale adozione di modifiche da parte delle autonomie speciali avrebbe perciò comportato notevoli problemi operativi al ministero dell’economia, tenuto a pubblicare sul proprio sito le delibere in questione e a proporre impugnativa laddove la provincia non intendesse annullare l’atto. Poiché le variazioni di aliquota hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione, gli assicuratori avrebbero dovuto applicare le nuove misure. Che, se dichiarate poi illegittime dal Tar a seguito dell’impugnazione del Mef, avrebbero dato luogo a complesse procedure di rimborso o a contenzioso.

Rimborsi Irap. Un altro intervento presente (seppur con qualche dubbio) nella bozza di decreto riguarda la procedura per il rimborso della quota di Irap riferita al costo del lavoro. Il tema scaturisce dalla modifica recata dal dl n. 201/2011, che ha introdotto la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap riferita al costo sostenuto da imprese e professionisti per il personale dipendente e assimilato. La norma, che pure sembra incontrare riserve da parte del dipartimento Affari giuridici di palazzo Chigi, propone di affidare a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di presentazione delle istanze di rimborso, riguardanti gli esercizi anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2012 (e per i quali non sia ancora spirato il termine di prescrizione dei 48 mesi).

Sblocco dei tributi. Il provvedimento abroga le disposizioni che prevedono la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali.

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