Statali in sovrannumero a rischio cassa integrazione

Fonte: Italia Oggi

Statali in sovrannumero a rischio cassa integrazione. Infatti, i dipendenti pubblici che, a seguito di una ricognizione sul fabbisogno del personale, non sia stato possibile collocare in mobilità presso altre strutture dell’amministrazione di appartenenza, anche in diversi ambiti territoriali, ovvero presso altre p.a., saranno posti in disponibilità e avranno diritto ad un’indennità pari all’ottanta per cento dell’ultimo stipendio e al pagamento dell’indennità integrativa speciale. È quanto prevede il maxiemendamento al ddl di stabilità.

Cig e statali. Sarà obbligatorio per le p.a., soprattutto per quelle che hanno situazioni di personale in soprannumero o in eccedenza, provvedere alla ricognizione annuale sul fabbisogno del personale. Le p.a. che non ottemperano non potranno instaurare rapporti di lavoro, con qualunque tipologia di lavoro, pena la nullità degli atti posti in essere e fermo restando la responsabilità per danno erariale del dirigente responsabile della mancata attivazione della ricognizione. La nuova procedura delineata dal maxiemendamento prevede che, in casi di sovrannumero o eccedenze, il dirigente dovrà informare le Rsu e le organizzazioni sindacali. Dopo dieci giorni potrà attivare l’iter previsto dall’articolo 72 del dl n. 112/2008 (risoluzione del rapporto di lavoro per i dipendenti prossimi al pensionamento) ovvero verificare la ricollocazione del personale presso altre strutture dell’amministrazione (anche con forme di lavoro flessibile), ovvero presso altre amministrazioni pubbliche. Saranno i contratti collettivi, poi, a poter prevedere di ricollocare il personale eccedente presso altre amministrazioni statali, anche al di fuori del territorio regionale. Tuttavia, se il personale non potrà essere trasferito, l’amministrazione di appartenenza lo collocherà in disponibilità. Dalla data del collocamento in disponibilità, al dipendente sarà riconosciuta un’indennità pari all’80% dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, escluso altro emolumento retribuito (quindi niente indennità di amministrazione), per una durata massima di 24 mesi. Il maxiemendamento precisa che i periodi di disponibilità maturano ai fini dei requisiti di accesso alla pensione. Le economie che deriveranno da queste disposizioni andranno al 50% a integrare il trattamento accessorio del personale e al 15% a finanziare interventi di riqualificazione del personale acquisito attraverso la mobilità.

Concorsi unici. Dal 2013, si accederà nella p.a. con il concorso unico, gestito dalla Funzione pubblica. Infatti, le amministrazioni pubbliche potranno attingere il personale che necessita, solo attingendo alle graduatorie che saranno messe loro a disposizione da Palazzo Vidoni. Il concorso unico non sarà solamente riservato alle figure dirigenziali (com’era nella prima stesura della bozza del ddl), ma esteso a tutte le figure professionali comuni. Solo per determinate professionalità, le amministrazioni potranno continuare ad attivare propri bandi di concorso. Le disposizioni del concorso unico non si applicano alle regioni e agli enti locali. Tuttavia, questi possono aderirvi volontariamente e, in caso di adesione, dovranno attingere il personale esclusivamente dalle graduatorie della funzione pubblica. Infine, per «partecipare» alle spese di gestione del concorso unico, il bando potrà prevedere che ogni singolo candidato versi un contributo che non sia superiore a 10 euro.

di Antonio G. Paladino

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