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ANAC. Chiarimenti sull’iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici
L’ANAC pubblica il Comunicato con il quale si forniscono alle pubbliche amministrazioni e a tutti i soggetti pubblici e privati interessati, alcuni chiarimenti e indicazioni sull’iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici

In data 4 aprile 2017 l’Autorità Nazionale Anticorruzione pubblica il Comunicato del Presidente del 22 marzo 2017 con il quale, a seguito delle numerose richieste di iscrizione all’Albo dei commissari di gara (art. 78 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), si forniscono alle pubbliche amministrazioni e a tutti i soggetti pubblici e privati interessati, alcuni chiarimenti e indicazioni circa la relativa disciplina transitoria.

LEGGI il COMUNICATO

L’articolo 78 citato, al primo comma prescrive che: “È istituito presso l’A.N.AC., che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici”; il medesimo comma, ultimo periodo, prescrive che: “Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, si applica l’articolo 216, comma 12”.

A tal fine si rammenta che l’A.N.AC., con Determinazione 16/11/2016 n. 1190, ha emanato le pertinenti Linee guida (n. 5/2016) recanti i criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, rimandando l’entrata in vigore dell’Albo all’adozione di un Regolamento ANAC teso a disciplinare le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta, la corrispondenza delle professionalità richieste, la rotazione degli esperti, nonché le modalità di comunicazione tra l’Autorità, le stazioni appaltanti e i commissari di gara, stabilendo altresì i termini del periodo transitorio da cui scatta l’obbligo del ricorso all’Albo.


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