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Il Commento - Il monitoraggio del lavoro flessibile

di V. Giannotti (www.ilpersonale.it 15/3/2016)

Le disposizioni legislative riguardanti i rapporti di lavoro flessibile sono state da sempre sotto monitoraggio da parte del legislatore, tanto che al fine di eliminare i problemi del precariato, le disposizioni del Testo Unico del Pubblico Impiego (d.lgs. n. 165/2001) sono state modificate dal d.l. n.101/2013 che hanno inciso in alcune parti dell’art.36 rubricato “utilizzo dei contratti di lavoro flessibile”. I principi fondamentali sono attualmente i seguenti:

In merito alla durata dei contratti a tempo determinato il d.lgs. n. 368/2001, applicabile al pubblico impiego in forza del citato rinvio operato dall’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, dispone che il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato solo quando la durata iniziale sia inferiore a tre anni. La proroga è ammessa una sola volta, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. In ogni caso, la durata complessiva del rapporto a termine non può essere superiore a tre anni. Sulla possibilità di prorogare per una sola volta il limite dei 36 mesi, il citato d.l. n.101/2013, prevede una c.d. proroga finalizzata, mentre l’art.5, comma 4-bis del d.lgs.n. 368/2001, prevede una c.d. proroga ordinaria, entrambe qui di seguito analizzate.

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