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La scadenza del termine per l’invio delle domande di concorso in forma telematica
Il focus sul tema, in ambito di aziende sanitarie, ad opera del nostro esperto

Come è noto la legge n. 35/2012 aveva stabilito che le domande di concorso presso le amministrazioni centrali dello Stato “sono inviate esclusivamente per via telematica secondo le modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;  il comma 2 precisava  ulteriormente che “le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel comma 1”. Nella legge “Semplificazione” venne quindi sancito un principio obbligatorio che era già stato introdotto come facoltativo con la circolare n. 3 del 12 settembre 2010, con la quale il Ministro della Funzione Pubblica, non solo aveva chiarito che era perfettamente legittimo prevedere l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per l’invio della domanda di partecipazione ad un concorso, ma aveva anche invitato tutte le amministrazioni interessate ad incentivare l’uso di tale strumento.

Per lunghi anni la prescrizione è stata disattesa ma, ormai, sembra che la maggioranza delle aziende sanitarie imponga l’invio delle domande di concorso esclusivamente in via telematica; da una rapida consultazione dei siti aziendali si può stimare che l’80% delle aziende richiede la procedura in via esclusiva. Aldilà del merito e delle possibili difficoltà tecniche, si potrebbe presentare una criticità piuttosto singolare che proprio in questi giorni appare nella sua particolarità. Infatti, alla fine di ottobre si presenterà un lungo ponte con tre giorni festivi consecutivi. La questione riguarda proprio la scadenza del termine di presentazione delle domande da parte dei candidati. Tale termine scade il trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. 487/1994 e, ovviamente, non è dato conoscere in anticipo se il trentesimo giorno sarà festivo. In altri tempi i bandi prevedevano sempre che la scadenza fosse posticipata al primo giorno lavorativo qualora quella indicata nel bando fosse, appunto, un giorno festivo. La precisazione era necessaria perché il termine di scadenza ha natura tassativamente perentoria e il mancato rispetto comporta di default l’esclusione dalla procedura concorsuale. Tale prassi consolidata da decenni era del tutto coerente con la norma generale di cui all’art. 155, comma 4 del codice di procedura civile.

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