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Ferie non godute dal dipendente e preavviso
Le ferme indicazioni dei giudici contabili per evitare il danno erariale

La richiesta di fruire della pensione anticipata sulla base della cosi detta “quota 100” (d.l. 4/2019) sta ponendo i responsabili del personale nel dubbio di come conciliare il preavviso previsto dalla disposizione legislativa e le ferie rimanenti dei dipendenti, stando l’esplicito divieto della monetizzazione delle ferie previste dalla vigente normativa pur in presenza di un divieto contrattuale secondo cui le ferie non possono essere assegnate durante il periodo di preavviso (CCNL maggio 2006). Una possibile soluzione è stata resa dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, con la deliberazione 26 luglio 2019, n. 98.

La richiesta del Comune

Le diposizioni normative sulla pensione anticipata, introdotte dal d.l. 4/2019 rubricato “Trattamento di pensione anticipata quota 100 e altre disposizioni pensionistiche”, prevedono che i dipendenti che possiedono i requisiti possono avanzare domanda di pensionamento anticipato comunicando un preavviso di sei mesi prima del giorno di decorrenza del trattamento pensionistico. Il caso posto all’attenzione dei giudici contabili riguarda il necessario coordinamento con tale disposizione di preavviso con la possibilità della fruizione delle ferie residue che, specie nei piccoli comuni, vedono i dipendenti non solo la maturazione delle ferie non fruite dell’anno in corso ma, anche spesso, il riporto di ferie pregresse che non si sono potute fruire per esigenze di servizio. Questa situazione pone il Comune in difficoltà stante, da un lato la normativa contrattuale vigente (art. 12, comma 6, CCNL del 9 maggio 2006) che impedirebbe la fruizione delle ferie durante il preavviso e, dall’altro lato, il divieto di monetizzazione delle ferie previste dal d.l. 95/2012. Infatti, all’atto di cessazione del dipendente l’ente dovrebbe corrispondere, monetizzandole, le ferie residue non smaltite in presenza di certificate esigenze di servizio.

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