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L’ARAN sui permessi per le visite mediche (Parte II)
Esigenze organizzative, incidenza sul comporto e estensione ai familiari: completiamo la rassegna delle indicazioni dettate dall’ARAN sull’applicazione delle previsioni del CCNL del 21 maggio 2018 in materia di permessi per visite mediche

I permessi per visite mediche, esami specialistici etc non possono essere negati o differiti per esigenze organizzative delle singole amministrazioni, neppure nel caso in cui non concretizzino una incapacità lavorativa. E’ questo il principio affermato dal parere ARAN CFL 30.

Le esigenze organizzative

A sostegno di questa tesi viene posta la formulazione contrattuale. L’articolo 35 del CCNL 21 maggio 2018 ci dice infatti che questi permessi “sono riconosciuti” ai dipendenti che ne fanno richiesta, mentre per quelli per ragioni personali o familiari l’articolo 32 dello stesso contratto usa la formula “possono essere concessi”. Di conseguenza per l’ARAN dobbiamo ritenere che “il dipendente vanti un vero e proprio diritto soggettivo alla fruizione dei permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”. Tale differente formulazione contrattuale non è casuale in quanto “trova giustificazione nella particolare e specifica motivazione che è alla base di questa particolare tipologia di permessi .. indubbiamente più rilevante e meritevole di tutela rispetto ai particolari motivi personali o familiari”. Da evidenziare che la risposta non richiede, come condizione, che questo permesso sia richiesto in presenza di una condizione di malattia accertata.

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