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La trasformazione a tempo pieno di un rapporto di lavoro a tempo parziale è equiparabile ad una nuova assunzione
Il commento sul tema del nostro esperto anche alla luce della recente deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo n. 93/2019

Le assunzioni di personale da parte degli Enti locali devono rispettare precisi  limiti di spesa. L’art. 1, commi 557 e 557–quater, della legge n. 296/2006, e successive modifiche e integrazioni, ha previsto che gli Enti locali debbano procedere alla riduzione delle spese del personale, con riferimento al valore medio del triennio precedente, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

Premessa normativa

Successivamente, il comma 5 dell’art. 3 del decreto legge n. 90/2014, ferme restando le disposizioni limitative della spesa globale previste dall’articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito che negli anni 2014 e 2015 le Regioni e gli Enti locali sottoposti al patto di stabilità interno potevano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente, per poi passare all’80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall’anno 2018. Per gli EE.LL. la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, era consentita l’assunzione di personale a tempo indeterminato, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite dell’80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e nel limite del 100% a decorrere dall’anno 2015 (norma disapplicata per il 2017 e 2018, dal comma 228 legge n. 208/2015).

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