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Nessun emendamento della Camera ai fondi decentrati modificati dal Decreto Crescita: tutte le conseguenze di rilievo
Il nuovo calcolo del fondo per l’anno 2019 e le indicazioni operative per gli Enti locali

Le disposizioni inserite nel d.l. 34/2019 (Decreto Crescita) all’art. 33 comma 2 ultimo periodo hanno previsto che “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”, fornendo immediata operatività a tali disposizioni. In data 21 giugno 2019 la Camera dei deputati, restituendo al Senato per la conversione definitiva in legge del decreto, non ha apportato alcuna modifica a tale ultimo periodo, nonostante alcuni emendamenti proposti ma successivamente non approvati.

La proposta di emendamento non accettata

A fronte della immediata operatività della disposizione inserite all’art. 33, ultimo periodo, del d.l. n. 34/2019 in merito alla nuova previsione, per i soli Comuni (e le Regioni), del calcolo proporzionale del fondo delle risorse decentrate a partire dall’anno 2019, in base alla consistenza del personale in servizio al 31/12/2018 (così come risultate dal conto annuale del personale inviato ormai dai Comuni al sistema SICO), sono stati proposti alcuni emendamenti al fine di ritardarne l’approvazione del nuovo calcolo. Un emendamento proposto prevedeva, infatti, quanto segue “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al secondo periodo, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018, salvi comunque gli importi complessivamente determinati in sede di prima applicazione del predetto limite“. In altri termini, con tale emendamento si è cercato di differire il calcolo spostandolo alla data di approvazione del decreto previsto dal secondo periodo che recita quanto segue “Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia”.

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