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La Corte dei conti su salario accessorio e incentivi (Parte II)
Incentivi funzioni tecniche per appalti di servizi e fondo salario accessorio: le nuove valutazioni della Corte dei conti

Non possono essere erogati incentivi per le funzioni tecniche per gli appalti di servizi e/o di forniture di importo inferiore a 500mila euro ovvero occorre che siano, in alternativa, presenti le altre condizioni richieste dal d.lgs. n. 50/2016. Può essere così riassunto il principio fissato dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto n. 107/2019.

L’incentivo delle funzioni tecniche per gli appalti di servizi

Alla base di questa esclusione vi è la considerazione che il dettato legislativo subordina la erogazione di tali compensi alla circostanza che il direttore dell’esecuzione sia nominato ed individuato in una persona diversa dal RUP e che per le Linee guida dell’ANAC ciò è consentito nel caso di appalti di forniture o servizi che hanno un importo superiore a 500.00 euro.
La materia deve essere considerata preclusa ad una diversa disposizione regolamentare adottata dalle singole amministrazioni locali in quanto, come ricordato dalla deliberazione della stessa sezione regionale di controllo del Veneto n. 455/2018, “il regolamento comunale non può prevedere una disciplina contra legem, che in specie determini la possibilità di prevedere autonomamente una clausola derogatoria delle condizioni poste dall’articolato di legge”.

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