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Pensione di reversibilità: condizioni
Una vedova ha presentato domanda per ottenere la pensione di reversibilità a seguito della morte del marito da cui aveva divorziato e dal quale percepiva un assegno di mantenimento riconosciutole dal Tribunale

Una vedova ha presentato domanda per ottenere la pensione di reversibilità a seguito della morte del marito da cui aveva divorziato e dal quale percepiva un assegno di mantenimento riconosciutole dal Tribunale in sede di giudizio di separazione e dalla successiva che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 19 aprile 2019, n. 11129.

Massima

Affinché al coniuge divorziato sia riconosciuta la pensione di reversibilità o una quota di essa in caso di concorso con altro coniuge superstite, occorre che il richiedente, al momento della morte dell’ex coniuge, risulti titolare di assegno di divorzio, giudizialmente riconosciuto dal Tribunale con una sentenza che abbia pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Fatto

Con ricorso al Tribunale di Roma è stato domandato il riconoscimento della pensione di reversibilità a favore di una vedova sul presupposto della titolarità dell’assegno di mantenimento come stabilito dalla sentenza dello stesso Tribunale di Roma, resa in sede di giudizio di separazione e mai modificata dalla successiva sentenza che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed, in via subordinata, sulla base della titolarità iure proprio della pensione di reversibilità in quanto coniuge divorziata del lavoratore ed in relazione alla posizione contributiva del medesimo e dello stato di bisogno dell’istante al momento del divorzio.
La ricorrente aveva spiegato che in sede di separazione era stato fissato il contributo dovuto dal marito sia per il mantenimento dei tre figli della coppia che della stessa moglie, mentre la sentenza che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio aveva determinato il contributo per i soli figli affidati alla madre e non l’assegno di mantenimento in favore della stessa; da tale circostanza, ad avviso della ricorrente, doveva trarsi il convincimento che era rimasto valido il contenuto della sentenza di separazione quanto all’assegno di mantenimento in proprio favore…

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