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Riconoscimento dell’incentivo per funzioni tecniche ai membri della commissione di gara di una Stazione Unica Appaltante
Nella circostanza in cui i lavori della Stazione Unica Appaltante consistano unicamente nelle operazioni svolte dalla commissione di gara stessa

Preliminarmente, occorre rammentare che il comma 2 dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 prevede, tra l’altro, la possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici, di destinare ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al due per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per remunerare “le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”.

Il comma 5 del predetto articolo, invece, disciplina la possibilità per una centrale unica di committenza di richiedere una quota parte, non superiore ad un quarto, dell’incentivo previsto dal citato comma 2 per i compiti svolti da proprio personale nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri Enti.
Sulla base delle predette norme, un sindaco chiedeva alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte se l’incentivo per funzioni tecniche possa essere riconosciuto anche “ai membri della Commissione di gara di una Stazione Unica Appaltante…

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