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Indicazioni operative per l’incentivazione delle funzioni tecniche
Le più recenti indicazioni dettate dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti: tutti i suggerimenti operativi

Le risorse destinate alla incentivazione delle funzioni tecniche devono essere inserite nel fondo per il salario accessorio del personale dell’anno in cui le relative attività vengono svolte e/o completate, a secondo della loro tipologia. Gli Enti che non vi hanno provveduto possono adottare oggi il regolamento per la incentivazione delle attività svolte prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016. Le amministrazioni devono remunerare le attività svolte prima della entrata in vigore del nuovo codice degli appalti sulla base delle regole in vigore nel momento in cui le stesse sono state svolte. Non spettano compensi al responsabile per la sicurezza. Sono queste le più recenti indicazioni dettate dalle ultime deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, indicazioni che risultano particolarmente utili anche sul terreno immediatamente operativo.

Il fondo per il salario accessorio

Gli incentivi delle funzioni tecniche vanno inseriti nel fondo per il salario accessorio dell’anno in cui la attività cui essi si riferiscono viene svolta ovvero viene conclusa. Queste incentivazioni vanno al di fuori del tetto del fondo per il salario accessorio, ma solamente se sono relative ad appalti che sono stati avviati dopo il 1° gennaio 2018. Si deve subito sottolineare che questa seconda tesi interpretativa non è consolidata tra le sezioni di controllo della magistratura contabile. Possono essere così sintetizzate le principali indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Umbria n. 56/2019.
Con la prima indicazione viene chiarito che gli incentivi per le funzioni tecniche “afferiscono al Fondo destinato al pagamento del salario accessorio del personale e devono essere considerate a tutti gli effetti alla stregua di spese del personale. La relativa obbligazione si perfeziona nel momento in cui vengono individuati i soggetti incaricati di svolgere le attività che danno luogo alle incentivazioni”. Si deve evidenziare che questa è una lettura parzialmente diversa dalle indicazioni suggerite, quanto meno in modo implicito, dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti, delibera n. 6/2018.

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