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Conseguenze del parere negativo dei revisori dei conti sull’ipotesi del fondo decentrato
Ai dubbi del Comune risponde la Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Lazio con la deliberazione 15 marzo 2019, n. 7

Quali sono le conseguenze delle risorse fisse e variabili in caso di parere negativo dell’Organo di revisione contabile sull’ipotesi di fondo decentrato? In particolare, precisa l’Ente locale, se la contrattazione si protrae l’anno successivo, debbano essere contrattate esclusivamente le risorse fisse o anche una parte delle risorse variabili?

Alle domande poste dal Comune risponde la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio con la deliberazione 15 marzo 2019, n. 7.

L’iter previsto dai principi contabili

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, al paragrafo 5.2 prevede in merito agli impegni contabili la seguente esigibilità delle spese:

In merito al trattamento accessorio e premiante, solo la sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo permette all’ente di poter imputare agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili tramite il Fondo Pluriennale Vincolato. Nel caso in cui vi sia stata la costituzione del fondo integrativo, con vincolo di destinazione alle risorse in esse iscritte, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento della relativa posta contabile, in rapporto all’esercizio cui la costituzione del “Fondo” si riferisce.

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