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Indennità di maternità: decorrenza
Il calcolo del periodo di congedo di maternità deve essere riferito alla presunta del parto: le valutazioni della Cassazione commentate dall'esperto

Il calcolo del periodo di congedo di maternità deve essere riferito alla presunta del parto. Sentenza della Cassazione civile, Sez. Lavoro, 22 febbraio 2019, n. 5367.

Massima

Per stabilire la data di inizio del periodo di congedo di maternità deve essere assunto quale criterio di riferimento la data presunta del parto e non quella effettiva, con la conseguenza che la data di inizio del congedo di maternità non può essere fatta decorrere a partire da due mesi prima dalla data effettiva del parto.

Fatto

La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia di rigetto della domanda proposta da una dipendente nei confronti dell’Inps al fine di ottenere l’indennità giornaliera di maternità, secondo quanto è previsto dalla legge n. 151/2001, (ex art. 24, comma 4), negata dall’Istituto sul presupposto che l’inizio del periodo di congedo per maternità era cominciato oltre il sessantesimo giorno dalla risoluzione del rapporto di lavoro ed in quanto la ricorrente, al momento di inizio del congedo obbligatorio, non era in godimento dell’indennità di disoccupazione, avendone già usufruito per il periodo massimo.Secondo la Corte territoriale l’espressione della norma “all’inizio del periodo di congedo” imponeva di utilizzare quale unico criterio di riferimento la data presunta del parto e non quella effettiva. La Corte ha inoltre affermato che la ricorrente non si trovava neppure nelle condizioni astrattamente richieste dalla legge per godere dell’indennità di disoccupazione in quanto ne aveva già usufruito per la durata massima.

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