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Pillole di norme e profili valoriali sottesi alla legge “Spazzacorrotti”
Ecco che cosa cambia con l'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante misure per il contrasto dei reati contro la PA

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici», ai più nota come la legge “Spazzacorrotti”, interviene per rafforzare le misure di contrasto della corruzione, inasprendo le pene detentive, allargando l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità di contrarre con la P.A. (temporaneamente o in modo perpetuo), rivedendo l’istituto della prescrizione (decorrenza/sospensione), valorizzando il “pentimento” e le misure premiali per coloro che collaborano con la “giustizia”, sia persone fisiche che giuridiche (incidendo sul modello “231”), rendendo trasparenti i finanziamenti/contributi/utilità prestazionali (sopra 500 euro o di pari valore) ai partiti/movimenti/liste politiche e le candidature/candidati (“Elezioni Trasparenti”).

Vengono recepite – con la cit. legge n. 3/2019 – le indicazioni del Consiglio d’Europa (organizzazione internazionale composta di 47 Stati) per il consolidamento dei diritti umani (in caso di violazione si può ricorrere alla Corte Europea dei diritti dell’uomo) e per l’applicazione delle convenzioni internazionali, poiché dove vi è la corruzione si nega, oltre al futuro generazionale e alla fiducia verso le istituzioni (vedi, il c.d. danno d’immagine), i principi base della democrazia: l’uguaglianza, la partecipazione, la sovranità (collegata alla legittima rappresentanza).

>> PER APPROFONDIRE: Videoconferenza dei ILPERSONALE CHANNEL in diretta domani, mercoledì 20 marzo dalle 11,30 alle 12,30 – La Legge “spazza-corrotti”. Che cosa è cambiato? (Legge n. 3/2019).
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Giova rammentare che «combattere la corruzione» è una priorità per il Consiglio d’Europa: tra gli obiettivi posti vi è:

Il Consiglio d’Europa ha istituito, nel 1999, il Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) composto attualmente di 49 membri con il ruolo di monitorare e valutare gli sforzi e i risultati ottenuti dagli Stati aderenti sulla conformità della disciplina interna con i contenuti previsti nelle fonti internazionali di riferimento sulle politiche di prevenzione della corruzione:

Nell’“Addenda al Second Compliance Report” sull’Italia, sono seguite un ciclo di valutazione espresse nel rapporto di “Compliance Report” finalizzato ad uniformare la legislazione alla normativa del Consiglio d’Europa sulla Convenzione penale sulla corruzione, di cui alla Legge 28 giugno 2012, n. 110 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999».

Sono state recepite le indicazioni del GRECO espresse nel rapporto di “Compliance Report”:

Con l’approvazione della “Spazzacorrotti”, secondo le indicazioni del Governo, si è raggiunto l’obiettivo di potenziare l’attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, implementando le misure già introdotte nelle ultime due legislature:

Sinteticamente (per punti essenziali, la legge è composta da un solo articolo, con 30 commi) si è proceduto:

In più parti della legge, viene premiato il ravvedimento, ovvero la partecipazione affinché da una parte, i corrotti vengano assicurati alla giustizia, anche attraverso l’agente “sotto copertura”, dall’altra parte, venga restituito il frutto dell’illecito o pagata una somma corrispondente al valore indebitamente percepito:

Il nuovo tessuto normativo segna e intensifica la lotta contro la corruzione e il malcostume, affrontando la materia su un piano culturale diverso, più attento ai profili sostanziali e alle esigenze pratiche di uniformarsi alle indicazioni internazionali (anche se manca una disciplina transitoria per gli effetti della (ir)retroattività, ex comma secondo dell’art. 25 Cost.).
Qualche questione può aggiungersi per rilevare che la corruzione viene combattuta anche ampliando la dimensione già prevista dall’art. 54 bis «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti» del d.lgs. n. 165/2001 dove si dispone che «il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza…, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione»: il c.d. whistleblower, testimone di “giustizia” che verte in una posizione di terzietà rispetto alle vicende oggetto di propalazione, ma non indifferente alle stesse tanto da denunciarle.

La legge “Spazzacorrotti” si proietta a qualche intima riflessione e non opera l’inutilità dell’abbondanza ma fornisce delle indicazioni di prossimità.
Si allarga il quadro delle misure attraverso le quali si può rimediare la condotta illecita collaborando, valorizzando non solo le segnalazioni, in qualità di attivo testimone, ma anche di collaboratore con la (di) giustizia, verso un sistema che ridimensiona – sotto il profilo etico – il comportamento umano rimediando.
Uno slancio verso un autentico pentimento della coscienza (riconosciuto dalla legge in termini di benefici) che faccia emergere le responsabilità di tutti coloro che, a vario titolo, hanno partecipato al reato, assicurando allo stesso tempo la reintegrazione del patrimonio/utilità illecitamente acquisita, dando dignità al bene comune sottratto.
Possiamo affermare di essere di fronte ad una legge che vorrebbe anticipare il futuro, indicando i valori di fondo di una società libera dalla corruzione, ma i processi sociali, prima che normativi, necessitano di tempo, di una certa lentezza generazionale.

Non si può pretendere di essere classe dirigente di un Paese e sentirsi fuori, non coinvolti, quando si dovrebbe essere dentro, partecipare attivamente al cambiamento: tutti dovremmo essere protagonisti senza cadere nell’indifferenza, poiché la corruzione toglie la speranza in un futuro (pur sempre) possibile e praticabile: più di quantità vi è bisogno di qualità.
A ben vedere, anche se la modernità sembra incentrata nell’immediatezza (a scapito dell’accuratezza), nella celerità degli algoritmi informatici, nella globalizzazione del sapere, l’uomo, prima ancora della democrazia, sembra abbia bisogno di check and balance, di regole che si sedimentano nel pensiero, in quella parte che non è l’inconscio, ma il razionale: servono le leggi e serve l’entusiasmo, serve una cultura dei valori universali e servono le avanguardie dei saggi: dei veri padri e non dei fratelli.


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